Ricorso dell’Agente sportivo Paolo Paloni contro la società Potenza Calcio

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto l'istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla Football Trade S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paloni, contro la società Potenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di due distinti "mandati tra società e agente sportivo", sottoscritti in data 16 luglio 2021 e 27 gennaio 2022, affinché la suddetta ricorrente curasse gli interessi della società intimata, prestando, in particolare, la propria opera rispettivamente per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Riccardo Cargnelutti e per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Luigi Cuppone.