Prima Sezione: esito sessione odierna di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2022, presentato, in data 3 marzo 2022, dalla A.S.D. Ilvamaddalena 1903 avverso la decisione adottata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND, nella seduta del 7 febbraio 2022, pubblicata sul C.U. n. 90 dell'8 febbraio 2022, con la quale è stata annullata la decisione emessa e pubblicata dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND sul C.U. n. 79 del 20 gennaio 2022, con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, era stata irrogata, a carico della U.S. Arbus Calcio A.S.D., la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 0-3, della gara Arbus Calcio - Ilvamaddalena 1903, per accertata nullità del tesseramento, da parte della Società ospitante, del calciatore Igor Brondani Da Luz, proveniente dalla A.S.D. Castiadas Calcio, dichiarata in data 10 gennaio 2022 dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti; ha, altresì, disposto la compensazione delle spese del giudizio;

2) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2022, presentato, in data 11 marzo 2022, dalla A.C. Saragozza avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell'11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale è stata inflitta, a carico dell’A.C. Saragozza, la sanzione della sconfitta della gara contro la A.C.D. Real Basca con il risultato di 0-3; nulla per le spese;

3) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2022, presentato, in data 7 aprile 2022, dal sig. Bernardo Balboni avverso la sentenza n. 4/22, emessa, in data 25 febbraio 2022, dalla Corte di Appello Federale ACI Sport e pubblicata in data 4 marzo 2022, con la quale, nell'accogliere il reclamo del sig. Mario Pio Marsella avverso la decisione n. 9 adottata, in data 17 ottobre 2022, dal Collegio dei Commissari Sportivi del Campionato Autostoriche Velocità in Circuito (che aveva comminato una sanzione a tempo di 5 secondi a carico del suddetto sig. Marsella, conduttore della vettura n. 155), è stata ordinata alla Federazione, ai sensi dell'art. 23 del RGS, la modifica della classifica di gara; nulla per le spese;

4) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2022, presentato, in data 7 aprile 2022, dal sig. Vincenzo Conticelli avverso la sentenza, rubricata al n. CF 1/2022 e resa dalla Corte Federale D'Appello presso l'ACI-Sport in data 25 febbraio 2022, con motivazioni pubblicate e notificate al ricorrente il successivo 25 marzo, con cui, nel respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suddetto istante per la revisione o la revocazione della precedente decisione del Tribunale Federale n. 13/20 del 17 settembre 2020, la quale, ritenuto il sig. Conticelli responsabile della violazione di cui all'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha inflitto, a carico del medesimo ricorrente, le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 e del pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse, sanzioni definitivamente confermate, in ultimo grado endofederale, dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport, nella decisione gravata; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ACI;

5) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2022, presentato, in data 14 aprile 2022, dalla A.S.D. 1983 Roma 3Z History contro la A.S.D. Leonardo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Divisione Calcio a 5 - avverso la decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari data (in relazione al procedimento avente R.G. n. 228/CSA/2021-2022), con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, adottata con comunicato n. 950 del 7 marzo 2022, che, nell'accogliere il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, aveva rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara Roma 3Z History - Leonardo; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ACI.