Emanuele Chiaretti ricorre contro FIGC e CONI per cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI e dal Registro Federale degli Agenti Sportivi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, comunicato in data 6 giugno 2022 con nota di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la Comunicazione di richiesta di integrazione documentale del 5 aprile 2022, la comunicazione di richiesta di audizione e la comunicazione di precancellazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e quindi, a titolo non esaustivo, l’art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) e per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, nonché per l’annullamento del successivo provvedimento di cancellazione FIGC, comunicato via PEC il 14 giugno 2022, e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione.

Il ricorrente, sig. Emanuele Chiaretti, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di ordinare alla Commissione Agenti Sportivi presso il CONI l’esibizione della delibera assunta dalla Commissione medesima, comunicata con nota ex art. 7, co. 3, Regolamento CONI Agenti Sportivi del 31 marzo 2022 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con espressa riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all’esito della verifica dei documenti prodotti;

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, nonché il provvedimento di cancellazione, adottato dalla FIGC, dal Registro FIGC elenco domiciliati, per tutti i motivi dedotti in narrativa;

- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, di riconoscere la validità ed efficacia della sua iscrizione, già ottenuta per l’anno 2022 sia per il Registro Nazionale CONI sia per il Registro FIGC in adesione all’interpretazione correttiva fornita nel presente ricorso delle relative norme afferenti alla validità delle iscrizioni già avvenute e all’entrata in vigore delle norme stesse.