Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dall'Arbitro Effettivo (tesserato AIA) Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Arbitrale presso l'AIA, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, ai sensi degli artt. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata al suddetto istante il 2 settembre 2022, con la quale la medesima Commissione, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 54/2022, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha irrogato, a carico dell'A.E. Piero Giacomelli, la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, dall'8 febbraio 2022 al 7 gennaio 2023.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Arbitrale nei confronti dell'Arbitro Giacomelli per "la violazione dell'articolo Art. 40, comma terzo, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt 5 e 6.1 del Codice Etico. Con aggravante (specifica) di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) del Regolamento AIA...".
Il ricorrente, Piero Giacomelli, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI e art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicatagli in data 2 settembre 2022, con la quale, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, conseguente alla decisione n. 54/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, depositata in data 28 luglio 2022, in parziale riforma della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022 e respinta ogni ulteriore domanda, ha irrogato la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e quindi fino al 7 gennaio 2023;
- conseguentemente, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022, con contestuale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, pari a mesi undici di sospensione decorrenti dall'8 febbraio 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022;
- in via subordinata, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, di rideterminare la sanzione comminata nei suoi confronti nella misura di mesi due di sospensione a far data dall'8 febbraio 2022, già ampiamente decorsi e conclusi il giorno 8 aprile 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022.