Prima Sezione: esito sessione odierna di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dall’avv. prof. Angelo Maietta, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione; le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte con riferimento alle posizioni del CONI e della FIGC; nulla per le spese con riferimento alla posizione della IAFA per quanto espresso in parte motiva;

2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione; le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita;

3) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2022, presentato, in data 5 luglio 2022, sig. Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, comunicato, in data 6 giugno 2022, con nota di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione di richiesta di integrazione documentale del 5 aprile 2022, la comunicazione di richiesta di audizione e la comunicazione di precancellazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI, deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, l’art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) e per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, nonché per l’annullamento del successivo provvedimento di cancellazione FIGC, comunicato via PEC il 14 giugno 2022, e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione; le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte con riferimento alle posizioni del CONI e della FIGC; nulla per le spese con riferimento alla posizione della IAFA per quanto espresso in parte motiva;

4) ha dichiarato inammissibile ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2022, presentato, in data 9 settembre 2022, dal sig. Victor Mello Rossi contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0014/CFA/2022-2023 del 10 agosto 2022, notificata al suddetto istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dallo stesso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0002/TFN-SD/2022-2023 del 7 luglio 2022, a sua volta reiettiva del ricorso del predetto, tendente ad ottenere la equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla FIGC - LND - Divisione Calcio a Cinque, alla categoria degli atleti "formati" in Italia, a mente del Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 1 del 10 luglio 2021 e del successivo e più recente CE. n. 772 del 15 febbraio 2022, nonché per la cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito; le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND.