Ricorso delle società Handball Erice e Ariosto Pallamano Ferrara contro decisione della CFA - FIGH

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla S.S.D. Handball Erice a r.l. e dalla A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGH, all'esito del Proc. n. 1/2022 R.G. CAF, depositata in data 17 ottobre 2022 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l'inammissibilità, "per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55 comma 2 del R.G.D.", del ricorso promosso dalle suddette ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all'esito del Proc. n. 3/2022 R.G. Trib. e pubblicata in data 28 giugno 2022, che aveva dichiarato inammissibili per mancanza di interesse i ricorsi delle medesime ricorrenti per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 del 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti all’attività agonistica s.s. 2022/2023, medio tempore trasposte all’interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE”, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi - per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE” e l’art. 55, comma 6, del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa.

 

Le ricorrenti, S.S.D. Handball Erice a r.l. e A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento dell'odierno ricorso:

 

- di annullare e/o riformare la decisione impugnata;

 

- per l’effetto, di rinviare la questione al competente Organo di Giustizia FIGH per l’esame del merito, enunciando il principio di diritto al quale quest’ultimo dovrà conformarsi, ovvero di annullare e/o riformare senza rinvio la delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 in data 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti all’attività agonistica s.s. 2022/2023, medio tempore trasposte all’interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE”, nonché tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi - per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE” e l’art. 55, comma 6, del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa.