Due differenti ricorsi presentati Ivan Robilotta e Manuel Robilotta contro AIA /FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi autonomi presentati dai signori Ivan Robilotta e Manuel Robilotta, rispettivamente, contro la decisione della CFA della FIGC n. 0046/CFA/2022/2023 e della decisione della CFA della FIGC n. 0045/CFA/2022/2023, entrambe del 22 novembre 2022.  

Il primo ricorso è stato presentato dal sig. Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Massimiliano Irrati e del sig. Franceso Meraviglia, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0046/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con cui è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0063/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dallo stesso contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A. (N.F.O.T.), il 27 luglio 2022, con la quale il medesimo è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito.

 

Il ricorrente, sig. Ivan Robilotta, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, contrariis reiectis:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC ivi impugnata;

- di disporre, pertanto, l'integrale annullamento e/o riforma della impugnata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- di annullare e/o riformare, altresì, qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla gravata pronuncia e, precipuamente, la citata delibera del Comitato Nazionale dell'AIA che ha disposto la sua dismissione dai ruoli tecnici della C.A.N. per la stagione sportiva 2022/2023, nonché la relativa comunicazione dell'AIA del 27 luglio 2022, effettuata attraverso la piattaforma "Sinfonia4You".

 

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Il secondo ricorso è stato presentato dal sig. Manuel Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Marco Trinchieri e del sig. Giuseppe Marco Macaddino, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0045/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con cui è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0064/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dallo stesso contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 10 luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), il 27 luglio 2022, con la quale il medesimo è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 28, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito).

 

Il ricorrente, sig. Manuel Robilotta, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, contrariis reiectis:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC ivi impugnata;

- di disporre, pertanto, l'integrale annullamento e/o riforma della impugnata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

- di annullare e/o riformare, altresì, qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla gravata pronuncia e, precipuamente, la citata delibera del Comitato Nazionale dell'AIA di sua dismissione dai ruoli tecnici della C.A.N. per la stagione sportiva 2022/2023, nonché la relativa comunicazione dell'AIA del 27 luglio 2022, effettuata attraverso la piattaforma "Sinfonia4You".