ASD Pallamano Secchia Rubiera ricorre contro FIGH per decisione CSA FIGH su sconfitta a tavolino nella gara contro ASD Teamnetwork Albatro

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'annullamento e/o la riforma della decisione pubblicata in data 6 dicembre 2022, all’esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A., nella parte in cui la Corte Sportiva d’Appello della FIGH, “definitivamente pronunciando sul reclamo della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo […]”, ha “in primo luogo, a causa dell’abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma[to] la sconfitta a tavolino per 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro; […] assegna[to] alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso; rid[otto] ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta” dal Giudice Sportivo Nazionale in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022; nonché, ove occorrendo, per l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla Corte Sportiva d’Appello.

La ricorrente, A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, chiede al Collegio di Garanzia:

previa fissazione urgente dell’udienza, con abbreviazione dei termini ex art. 60, co. 5, CGS CONI, in accoglimento dell’odierno ricorso, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGH ivi impugnata, nonché, occorrendo, la statuizione emessa dal Giudice Sportivo in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla CSA, per i motivi descritti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 12 bis Statuto CONI e dell’art. 62 CGS CONI.