Ricorso della Procura Generale presso il CONI e dalla Procura FederDanza contro la sentenza Galvagno

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), avverso la decisione n. 1/2022 emessa dalla Corte d'Appello Federale della FIDS, pubblicata in data 27 dicembre 2022, con la quale, all'esito del procedimento disciplinare RG - CFA n. 1/2022 nei confronti del sig. Ferruccio Galvagno, in seguito al reclamo delle odierne istanti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIDS di cui al C.U. n. 12/2022, pubblicato in data 2 novembre 2022 (che aveva dichiarato il sig. Ferruccio Galvagno non responsabile degli addebiti disciplinare ascritti), è stata dichiarata improcedibile l'azione disciplinare nei confronti del medesimo sig. Galvagno per tardività del deposito dell'atto di deferimento.

 

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento spiccato, a carico del sig. Ferruccio Galvagno, dalla Procura Federale della FIDS in data 5 settembre 2022, notificato all'incolpato in data 14 settembre 2022, per la violazione degli "artt. 1 c. 1, 3, 4, 5, 4 cc. 1 e 5, 13.1 del Regolamento di Giustizia; art. 11 dello Statuto federale; artt. 3 e 4, comma 3, del Codice Etico della FIDS e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI".

 

Le Procure ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione della Corte d’Appello Federale FIDS n. 1/2022, e, per l’effetto: 

- qualora non ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatti, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS, di decidere nel merito la questione, accertando la fondatezza del deferimento e dichiarando la responsabilità disciplinare del tesserato Ferruccio Galvagno, per la violazione di cui agli artt. 1, c.1, 11 ter, comma 1, del Regolamento di Giustizia; e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

 

conseguentemente, in ragione della gravità della violazione, si chiede di comminare al tesserato la sanzione della squalifica per 8 mesi e l’applicazione di un’ammenda nella misura di € 1.000,00, ovvero la diversa sanzione ritenuta congrua;

ovvero 

- di rinviare alla Corte Federale di Appello della FIDS ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS.