6 ex componenti CdA Juventus ricorrono contro FIGC e Procura Federale FIGC per loro inibizione temporanea di 8 mesi decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato congiuntamente dai signori Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti di tutti i  suddetti ricorrenti (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

I suddetti ricorrenti (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), con il presente atto, chiedono al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata;

- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;

- inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; -

in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;

- in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC;

- di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto all’affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti;

- con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost;

- in estremo subordine, disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – di riformare, in loro favore, l’impugnata decisione.

In via istruttoria, chiedono che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell’art. 59, comma 7, CGS CONI, il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.