Sessione di udienze della Quarta Sezione: assunte cinque determinazioni

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2023, presentato, in data 15 febbraio 2023, dal sig. Luciano Benassi avverso la sentenza della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Golf (FIG) P.D. 12F/2022, CFA n. 4/2022, resa in data 15 gennaio 2023, pubblicata in data 16 gennaio 2023 e notificata all'interessato in data 17 gennaio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale della FIG n. 10/22 del 28 ottobre 2022, che aveva comminato, a carico del sig. Luciano Benassi, la sanzione della squalifica temporanea di 18 mesi, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell’ambito della FIG, è stata riformata la decisione del Giudice di prime cure ed è stata ridotta a 12 mesi la suddetta sanzione, per violazione dell'art. 17, primo comma, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIG; (LA FEDERAZIONE HA OTTEMPERATO ALL’INCOMBENTE ISTRUTTORIO DISPOSTO CON ORDINANZA N. 28/2023 DEL 22 MARZO 2023 E IL RICORRENTE HA DEPOSITATO UNA ULTERIORE MEMORIA); NULLA PER LE SPESE;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2023, presentato, in data 24 febbraio 2023, dal sig. Carlos Gregorio Del Prete avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della FIR 3 del 14 febbraio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale della FIR avverso la decisione del Tribunale Federale della FIR n. 4 s.s. 2022/2023, che aveva condannato il suddetto ricorrente alla sanzione di 15 giorni di interdizione, è stata rideterminata la sanzione irrogata a carico dello stesso sig. Carlos Gregorio Del Prete nella misura di complessivi mesi 6 di interdizione, per la violazione dell'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia FIR; SPESE COMPENSATE;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla ACR Siena 1904 S.p.A. contro la GS San Miniato ASD, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0074/CFA-2022-2023, pubblicata e comunicata in data 27 febbraio 2023, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), depositata in data 30 gennaio 2023, in virtù della quale, in parziale accoglimento della domanda avversaria, l'ACR Siena 1904 S.p.A. è stata condannata a pagare alla GS San Miniato ASD la somma di € 10.000,00, riferita alle mensilità di novembre e dicembre del 2022, relativamente alla "Convenzione Settore Giovanile Femminile" sottoscritta inter partesin data 31 agosto 2022; SPESE COMPENSATE;

  • HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO IL DIRITTO DELLA RICORRENTE LORNANO BADESSE CALCIO A.S.D. A RIPETERE DALL’INTIMATO DANIELE GIOVANNI SORRENTINO LA SOMMA DI CUI IN MOTIVAZIONE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2023, presentato, in data 31 marzo 2023, dalla società Lornano Badesse Calcio A.S.D. contro il sig. Daniele Giovanni Sorrentino e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2022-2023, depositata e notificata in data 24 marzo 2023, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la Decisione della Commissione Accordi Economici-LND, resa nella vertenza Prot. CAE 48bis/2022-23 contro il calciatore Daniele Sorrentino, pubblicata sul C.U. n. 240 del 16 febbraio 2023, che ha rigettato il ricorso della Lornano Badesse Calcio A.S.D., con riferimento all'Accordo Economico stipulato, in data 25 settembre 2020, tra la società ricorrente e il suddetto calciatore intimato; SPESE COMPENSATE;

 

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 41/2023, presentato in data 18 arile 2023, dal sig. Luigi Brambilla (socio del TSN Sezione di Monza e Componente del Consiglio Direttivo di tale Sezione) contro il sig. Pietro Zaninelli, il TSN Sezione di Monza nella persona del Presidente della Sezione, l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d’Appello UITS, emessa in data 23 marzo 2023, nell’ambito del procedimento RG C.F.A. n. 1/2023, comunicata a mezzo pec in data 24 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata l’impugnata decisione del Tribunale Federale UITS del 18 gennaio 2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G.T.F. 4/2022, che, visti gli artt. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, 28 del Regolamento di Giustizia UITS e 11 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del sig. Luigi Brambilla avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri del TSN, Sezione di Monza, in data 11 novembre 2022, a carico del sig. Pietro Zaninelli; NULA PER LE SPESE.