Decisioni della Prima Sezione: accolto il ricorso della Pallamano Rubiera contro FIGH e ASD Albatro Siracusa

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dall’avv. prof. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2023, presentato, in data 3 aprile 2023, dalla S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'ottemperanza della decisione n. 27/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, del 17 marzo 2023, nonché per l’accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell’inefficacia, ovvero, in subordine, per l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. D), CGS CONI, degli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti (di estremi non conosciuti), con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nuovamente posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023. Per l’effetto, nel confermare le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 27/2023, dispone che la FIGH omologhi il risultato della gara Teamnetwork Albatro – Secchia Rubiera, valevole per la 11^ giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023, con la perdita della gara con il punteggio di 0-5 a carico della società Teamnetwork Albatro, e conseguentemente aggiorni la classifica del menzionato campionato. HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGH;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2023, presentato, in data 14 aprile 2023, dalla ra Antonella Novo, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Top One, avverso la decisione assunta dalla Corte di Appello Federale della FIGB, in funzione di Corte Sportiva di Appello, in data 20 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC in data 15 marzo 2023 e pubblicata in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione n. 4 del 3 febbraio 2023, resa dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente (che aveva disposto la condanna della sig.ra Antonella Novo alla sanzione disciplinare della deplorazione, con contestuale diffida a non cadere più nell'errore, nonché della A.S.D. Top One alla sanzione pecuniaria di € 300,00) e, per l'effetto, è stata prosciolta la tesserata Antonella Nova perché il fatto non costituisce illecito disciplinare; è stata prosciolta la A.S.D. Top One; è stata confermata la non omologazione dei risultati di gara relativamente all’incontro del Campionato Societario a squadre femminili serie A, girone 1, svoltosi in data 14 gennaio 2023 tra le squadre Top One e Bridge Reggio Emilia, con assegnazione, relativamente a tale incontro, di punti zero all’A.S.D. Top One e di punti cinque all’A.S.D. Bridge Reggio Emilia, con conseguente riformulazione della classifica del Girone di competenza mediante l’attribuzione di tali punteggi. Per l’effetto, ha confermato la decisione impugnata. Nulla per le spese;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2023, presentato, in data 14 aprile 2023, dal Fabio Ruggin avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello della FIG, CSA 1-2023 (P.D. 51S-2022), pubblicata il 15 marzo 2023, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Friuli-Venezia Giulia - Veneto - Trentino-Alto Adige), emessa, nel proc. n. 51S/2022, in data 10 febbraio 2023 e comunicata in data 13 febbraio 2023, che ha irrogato, a carico del sig. Fabio Ruggin, ai sensi dell'art. 17, n. 1, lett. c), Regolamento di Giustizia FIG, la sanzione della squalifica temporanea di mesi 12, consistente nella perdita per tale periodo del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG. Nulla per le spese.