Federico Santi Amantini ricorre contro FIPSAS per sospensione dell'attività decisa da CFA FIPSAS

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Federico Santi Amantini contro la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato  (FIPSAS) avverso la decisione n. 2/2023, emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIPSAS, in data 26 settembre 2023, nell’ambito del Proc. n. 4/2023, notificata al ricorrente in data 27 settembre 2023 e pubblicata in data 28 settembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 8/2023 del Tribunale Federale FIPSAS, il ricorrente è stato condannato “alla sospensione dell’attività ex art. 9 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS per complessivi mesi 12 (dodici)”.

Il ricorrente, sig. Federico Santi Amantini, chiede al Collegio di Garanzia:

  1. in accoglimento dei motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, di accertare le violazioni di norme di diritto ed errata interpretazione e violazione dei principi del giusto processo, di autonomia e indipendenza dei giudici nazionali, nonché l’errata e\o omessa valutazione di prove determinanti ai fini della decisione e l’omessa, o comunque insufficiente, motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata;
  1. per l’effetto, di essere dichiarato assolto;
  1.   in subordine, in accoglimento del motivo n. 4 del presente ricorso, di accertare la carente e generica motivazione della decisione impugnata nella quantificazione della sanzione comminata, con conseguente annullamento della motivazione e rinvio alla Corte Federale d’Appello FIPSAS, in diversa composizione collegiale, al fine di correttamente valutare la condotta del sig. Amantini, senza applicare le circostanze aggravanti di cui all’art. 19 RGS FIPSAS, lett. g) e h), ovvero di determinare in modo corretto e motivato il minor quantum sanzionatorio, oppure – quod non – correttamente motivare il minor quantum sanzionatorio delle asserite circostanze aggravanti;
  1. in ogni caso, con condanna alle spese, compensi e diritti amministrativi relativi al presente procedimento.