Quattro provvedimenti del TNA

Antidoping

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Dario Bellini (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visto l’artt. 2.6 delle previgenti Norme Sportive Antidoping, gli ha inflitto due anni di inibizione, a decorrere dall’8 luglio 2015 con scadenza al 7 luglio 2017. Ha condannato altresì Bellini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Francesco De Salvia (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visto l’art 40.1 delle vigenti NSA, ha respinto la richiesta di deferimento e disposto il non dare luogo a procedersi. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Vincenzo PISANI, tesserato per la FCI, visto l’art. 28.2.3, delle NSA, ha incaricato la Procura Antidoping di acquisire presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa gli atti del procedimento penale numero 2821/2009, ovvero gli atti riguardanti specificatamente la posizione e gli accertamenti eseguiti nei confronti di Pisani, in seguito alla positività riscontrata al controllo antidoping del 21 marzo 2010 in Perignano, al termine della gara Prima Gran Fondo della Folgore percorso lungo Km 20. Ha rinviato per la prosecuzione del giudizio ad altra data, che verrà fissata con separato provvedimento e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI ed alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Valerio Adamo (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visto l’art. 28.2.3, delle NSA, ha incaricato la Procura Antidoping di acquisire presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa gli atti del procedimento penale numero 2821/2009, ovvero gli atti riguardanti specificatamente la posizione e gli accertamenti eseguiti nei confronti di Adamo, in seguito alla positività riscontrata al controllo antidoping del 21 marzo 2010 in Perignano, al termine della gara Prima Gran Fondo della Folgore percorso lungo Km 20. Ha rinviato per la prosecuzione del giudizio ad altra data, che verrà fissata con separato provvedimento e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.