Il TNA squalifica per 4 anni Cristian Andreoni (FIGC) e per 2 anni Andrea Bonardin (ACSI). Sei anni a Carlo Garbagnoli (ASC), archiviazione per Germano Moretti (FIDASC-FITAV)

Antidoping

La Prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Cristian Andreoni, (tesserato FIGC), visti gli  artt. 2.1, 4.2.1.2 e 4.11.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 17 maggio 2015 con scadenza al 16 maggio 2019. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIFA, alla FIGC  e alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Andrea Bonardin, (tesserato ACSI), visti gli artt. 2.6 e 4.2 delle vigenti NSA, gli ha inflitto 2 anni di squalifica, a decorrere dal 19 ottobre 2015  con scadenza al 18 ottobre 2017. Ha inflitto altresì all’atleta la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.000,00 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Ha disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Carlo Garbagnoli, (tesserato  ASC), visti gli  artt. 2.6, 2.7, 4.3.2 e 4.7.4 delle  vigenti  NSA, gli ha inflitto 6 anni di squalifica, a decorrere dal 19 ottobre 2015 con scadenza al 18 ottobre 2021. Ha inflitto altresì all’atleta la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.000 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Ha disposto infine che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ASC e alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento di archiviazione avanzato dall’Ufficio di Procura Antidoping nei confronti dell’atleta Germano Moretti (tesserato FIDASC-FITAV), la Prima Sezione del TNA, esaminati gli atti depositati dall’UPA e ritenuto di poter condividere le considerazioni avanzate nella predetta richiesta, ha disposto l'archiviazione del procedimento e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ISSF, alla FITAV e alla FIDASC.