La Seconda Sezione del TNA ha accolto il ricorso proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping contro la decisione della prima sezione del TNA il 26 settembre 2016 e, per l'effetto, ha inflitto a Nicola Dalmonte (FIGC) un anno e due mesi di squalifica a decorrere dal 14 dicembre 2016 e con scadenza, dedotto il presofferto a titolo di sospensione cautelare imposta e accettata, al 20 settembre 2017. Ha condannato altresì Dalmonte al pagamento delle spese processuali, quantificate forfettariamente in 350 euro.