ANTIDOPING: Il TNA squalifica per un mese Loris Alessandro Milanese (Dama) e Filippo Giusti (Rugby). Invalidati i risultati conseguiti

Antidoping_big_24.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Loris Alessandro Milanese, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, dichiara l'atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per un mese, con sanzione già scontata. Dichiara altresì l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti dalla data della riscontrata positività. Condanna altresì il Milanese al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00 e al pagamento della sanzione economica di euro 100,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.I.D. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Filippo Giusti, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, dichiara l'atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per un mese, con sanzione già scontata. Condanna altresì Filippo Giusti al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00 e al pagamento della sanzione economica di euro 100,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.I.R. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico di Camillo Eletti, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, dichiara Eletti responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni, con decorrenza dal 14/11/2011 e scadenza al 13/11/2013. Condanna altresì Eletti al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 1.000,00 e al pagamento della sanzione economica di euro 500,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UDACE e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Roma, 30 gennaio 2012