ANTIDOPING:Sentenze del TNA, 2 anni di squalifica per Menapace, Mantovani, Girardini (Ciclismo), tre mesi per Langella (Pugilato)

Antidoping_big1_16.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso oggi le seguenti quattro sentenze: - Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Andrea Menapace, visti gli artt. 2.2 e 10.2 del Codice WADA, dichiara Andrea Menapace responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con decorrenza dal 27/02/2012 e scadenza al 26/02/2014. Condanna inoltre Andrea Menapace al pagamento delle spese del procedimento  quantificate forfettariamente in euro 320,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.C.I. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti. - Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Enrico Mantovani, visti gli artt. 2.2 e 10.2 del Codice WADA, dichiara Enrico Mantovani responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con decorrenza dal 27/02/2012 e scadenza al  26/02/2014. Condanna inoltre Enrico Mantovani al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro  320,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.C.I. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.  Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Andrea Girardini, visti gli artt. 2.2 e 10.2 del Codice WADA, dichiara Andrea Girardini responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con decorrenza dal 27/02/2012 e scadenza al 26/02/2014. Condanna inoltre Andrea Girardini al pagamento delle spese del procedimento  quantificate forfettariamente in euro  320,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.C.I. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti. - Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Giuseppe Langella, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del WADA, dichiara Giuseppe Langella responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) con decorrenza dal 2/12/2011 e scadenza all’1/03/2012. Condanna inoltre Giuseppe Langella al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 320,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla F.P.I. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti. Roma, lì 27 febbraio 2012