ANTIDOPING: Il TNA squalifica Andrea Ferrante (FIHP) e Mauro Martellini (FIGH) per 4 mesi. Stop di 3 mesi ad Alessia Zecchini (FIPSAS), comunicazioni sul caso del minore G.P.

6-ANTIDOPINGIl Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Andrea Ferrante, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 mesi con decorrenza dal 4/12/2012 e scadenza al 3/4/2013. Ha condannato altresì Andrea Ferrante al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 380,00 e disposto che la presente decisione venga comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIHP e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Mauro Martellini, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 mesi, con decorrenza dal 15/12/2012 e scadenza al 14/4/2013. Ha condannato altresì Mauro Martellini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 380,00 e disposto che la presente decisione venga comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIGH e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Nel procedimento disciplinare a carico di Alessia Zecchini, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità della stessa in ordine all’addebito ascrittole e le ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 mesi, con decorrenza dal 9/12/2012 e scadenza all’8/3/2013. Ha disposto altresì l’invalidazione dei risultati agonistici eventualmente conseguiti dal 9/12/2012 e l'ha condannata al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 380,00. Ha disposto infine che la presente decisione venga comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIPSAS e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il Tribunale Nazionale Antidoping, infine, rilevato che dagli atti, dalle dichiarazioni testimoniali e dagli interrogatori degli incolpati emergono responsabilità sia per l’atleta G.P. (minore all’epoca dei fatti ora maggiorenne) ex art. 2.2 del Codice WADA nonché ex art. 2.8 del Codice WADA nei confronti della madre dell’atleta, non ritenendo di accogliere la richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, fissa l’udienza ex art. 31 delle NSA per la trattazione del caso per il giorno 16 aprile 2013, alle ore 14.30, presso gli Uffici del CONI. Dispone l’archiviazione nei confronti del padre dell’atleta. Dispone altresì la comparizione, a cura della Procura, dei testimoni, Dott. Michele Fiore nonché del Responsabile Medico della prima squadra del Genoa Calcio s.p.a. all’epoca dei fatti, Dott. Costantino e della squadra primavera della medesima società, Dott. Gatto. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti di cui all’art. 29 delle NSA e, per conoscenza, alla Federazione di appartenenza all’epoca dei fatti.