Il TNA squalifica Giuseppe Cafaro (USIP) e Rosario Benvenuto Sinfisi (FCI) per 2 anni. Inibito un non tesserato per 20 anni

Antidoping

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Giuseppe Cafaro visti gli artt. 2.1 e 4.2 delle Norme Sportive Antidoping 2.1 e 10.2 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso e gli ha inflitto due anni di squalifica, a decorrere dal 8/09/2013 e con scadenza al 7/09/2015. Ha disposto inoltre ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 8/09/2014 e condannato inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 485,00, incluse euro 160,00 per spese dell’esperto nominato, oltre al pagamento della sanzione economica accessoria di euro 300,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UISP e alla società di appartenenza.

 

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Guido Papini, visti gli artt. 4.7.4, 4.3.2, 2.2, 2.6, 2.7 e 2.8 delle NSA e 2.2, 2.6, 2.7 e 2.8 del Codice WADA ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto 20 anni di inibizione, a decorrere dal 18/07/2014 con scadenza al 17/07/2034 e condannato inoltre Guido Papini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto  che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS e a alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

 

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Rosario Benvenuto Sinfisi, visti gli artt. 2.1 e 10.2 delle NSA e 2.1 e 4.2 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto due anni di squalifica, a decorrere dal 29/04/2014 e con scadenza 28/04/2016 e condannato inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI, alla società di appartenenza e alla Procura di Torino.