La seconda sezione del TNA, viste le norme sportive antidoping in vigore all'epoca dei fatti, visto il nuovo codice sportivo antidoping e visto l'articolo 40.1 del CSA 2015, ha respinto il ricorso presentato dall'Ufficio di Procura Antidoping contro la decisione della prima sezione del TNA, relativa all'assoluzione del ciclista Michele Mascheroni