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ASD Brian Lignano ricorre contro la FIGC avverso la decisione CFA FIGC per la penalizzazione di 6 punti da scontare nella corrente stagione sportiva

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.S.D. Brian Lignano Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura General dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. I, n. 0133/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 170/CFA/2025-2026, depositata in data 21 maggio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0243/TFN-SD/2025-2026 del 6 maggio 2026, ha irrogato all’attuale ricorrente -  A.S.D. Brian Lignano Calcio – la ulteriore sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto quanto statuito dai primi Giudici, a seguito dell’originario deferimento prot. n. 27491/846pf25-26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026. 

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale, su segnalazione del Dipartimento Interregionale, prot. 0002982 del 9 gennaio 2026, “in ordine al mancato adempimento della società ASD Brian Lignano Calcio di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 06 giugno 2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026” relativa al mancato adempimento, da parte della società A.S.D. Brian Lignano Calcio, dell’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti il pagamento di quanto dovuto a far data dalla mensilità di luglio 2025 al proprio tecnico Alessandro Moras.

Il ricorrente – società. A.S.D. Brian Lignano Calcio – chiede al collegio di Garanzia:

in via principale: di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. n. 0133/CFA/2025-2026, depositata, completa di motivazioni, il 21 maggio 2026 e notificata in pari data, con cui l’Organo Giudicante, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale avverso la pronuncia, emessa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della F.I.G.C.–L.N.D., n. 0243/TFN-SD/2025-2026 del 6 maggio 2026, ha irrogato, in capo all’attuale ricorrente, A.S.D. Brian Lignano Calcio, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto quanto statuito in prime cure, a seguito dell’originario deferimento prot. n. 27491/846pf25 26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026;

per l’effetto: di disporre l’annullamento e/o la riforma, in parte qua, della gravata decisione, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/od, in ogni caso, connessi alla stessa, ove pregiudizievoli per la posizione disciplinare della istante, con espresso riguardo al deferimento ed al reclamo in Corte Federale d’Appello della Procura Federale, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con totale cancellazione dei punti di penalizzazione assegnati alla società ASD Brian Lignano Calcio;

in via subordinata: di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

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