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U.S. Fiorenzuola ricorre contro FIGC e ASD Colorno per il riconoscimento del premio formazione tecnica, in favore della ASD Colorno, legato al calciatore Manella

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’U.S. Fiorenzuola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’A.S.D. Colorno per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 112/CFA – 2025 – 2026 della Corte Federale d’Appello FIGC, a Sezioni Unite, registro procedimenti n. 0138/CFA/2025-2026, comunicata e pubblicata in data 13 aprile 2026, che, in riforma della decisione del TFN n. 483/TFNSVE – 2025/2026 (che aveva respinto il ricorso dell’ASD Colorno), ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha dichiarato la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. tenuta a corrispondere, in favore della A.S.D. Colorno, il premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, per il calciatore Mirko Manella, misura di euro €3.960,00.

La vicenda trae origine dal tesseramento con vincolo biennale, quale giovane di serie, effettuato, in data 4 agosto 2023, dalla società U.S. Fiorenzuola, iscritta al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2023 -2024, con il calciatore Mirko Manella, proveniente dalla società ASD Colorno, ove lo stesso aveva militato dalla stagione sportiva 2020/2021 sino al trasferimento.

La società ricorrente – U.S. Fiorenzuola 1922 SSD, chiede al Collegio di Garanzia:

In via principale, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, ivi impugnata, per omessa e/o contraddittoria motivazione ovvero vizio di diritto e confermare integralmente la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - dichiarando non dovuto il premio richiesto ex art. 99 NOIF in relazione al tesseramento del calciatore Mirko Manella;

 

in via subordinata, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, ivi impugnata, per omessa e/o contraddittoria motivazione ovvero vizio di diritto, con rinvio alla Corte Federale d’Appello per nuovo esame previa completa istruttoria, statuendo il principio di diritto applicabile alla controversia.

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