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TNAS: U.S. Alessandria 1912 Srl/FIGC, udienza il 9 novembre. Respinta l'eccezione di nullità dell'arbitro, ammesso il Monza nel procedimento. Il Piacenza presenta istanza contro la FIGC

tnas_grande_30.jpgIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica che il Collegio arbitrale, (Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente: Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Avv. Marcello de Luca Tamajo),  in merito alla controversia U.S. Alessandria 1912 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio, a scioglimento della riserva assunta sulle eccezioni pregiudiziali avanzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio:

considerato, che con riguardo alla nomina dell’arbitro da effettuarsi dalle parti, e nel caso in ispecie dalla parte istante, nulla di rituale prescrive il “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”; piuttosto, in alcuni suoi pronunciamenti (Lodo 12 giugno 2009 A.S.I. Isola Farnese FCD ed Emanuele Bellarosa vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lodo 8 giugno 2009 Società Ginnastica Amsicora  e altri vs. Federazione Italiana Hockey),  questo Tribunale ha ritenuto assorbente il mandato a un procuratore a compiere atti, anche con riferimento alla nomina dell’arbitro. La parte, quindi, può esercitare la facoltà di nomina dell’arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza. In tal senso, milita anche la norma del codice dei procedura civile, art. 810, novellato con Dlgs. 40/2006, che, con riferimento alla nomina degli arbitri, fa riferimento alla “convenzione di arbitrato” (su cui v. Cass. S.U. 11529/2009);

considerato, che l’intervento di terzi nel procedimento arbitrale presso questo Tribunale non è regolato dal “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” e che pertanto è rimesso alla valutazione del Collegio caso per caso, ovvero a seconda della necessarietà dell’intervento, della sua rilevanza e della sua avvenuta partecipazione nei giudizi endoassociativi, che costituiscono oggetto di gravame. Fermo restando la funzione di intervento meramente adesivo alla parte resistente;

ha respinto l’eccezione relativa alla nullità della nomina dell’arbitro della parte istante;

ha ammesso la società Monza Brianza SpA quale terzo interveniente nel procedimento arbitrale;

ha fissato l’udienza per il giorno 9 novembre 2011 alle ore 18.30.

Il TNAS comunica altresì che è stata depositata istanza di arbitrato da parte della società Piacenza F.C. SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio avente a oggetto la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale ha confermato in secondo grado l’irrogazione alla ricorrente della sanzione di 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva nell’illecito aggravato, commesso dal giocatore Carlo Gervasoni, relativo alla gara Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011 e un punto di penalizzazione per illecito sportivo commesso dal medesimo tesserato per la gara Novara-Ascoli del 2 aprile 2011, tutti da scontarsi nel campionato 2011/2012, oltre all’ammenda di € 50.000.

Roma, 4 novembre 2011

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