La Lega Italiana Calcio Professionistico presenta istanza al TNAS nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e quella di Serie B

stadio_olimpico_interna_28.jpgIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica che è stata depositata istanza di arbitrato da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

La parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza disattesa,

1.  accertare e dichiarare l’obbligo della Lega Calcio Serie A e/o della Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, di comunicare e documentare all’esponente l’ammontare complessivo dei diritti audiovisivi commercializzati dalla medesima Lega Calcio Serie A per la stagione sportiva 2010 / 2011 e per le stagioni sportive successive; 2.  accertare e dichiarare l’obbligo della Lega Calcio Serie A e/o della Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, di comunicare all’esponente la delibera assunta dall’allora Lega Nazionale Professionisti il 16 giugno 2008; 3. accertare e dichiarare che la delibera del 16 giugno 2008 dell’allora Lega Nazionale Professionisti non è stata preceduta da alcuna negoziazione con la Lega Pro, verificare se il contenuto della medesima è conforme ai criteri dettati dalla Legge e, in caso di difformità, annullare tale delibera; 4. accertare e dichiarare illegittimo il rifiuto della Lega Serie A di negoziare la ripartizione della Quota di mutualità ex art. 24 del Decreto a valere dalla stagione sportiva 2010 / 2011 e per le seguenti e procedere a detta determinazione sulla base del criterio indicato in narrativa ovvero del diverso criterio che dovesse ritenersi di giustizia; 5. accertare e dichiarare l’illegittimo rifiuto della Lega Serie A e/o della Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, di procedere alla ripartizione della Quota di mutualità già maturata ex art. 27 del Decreto a valere sulle stagioni sportive 2008 / 2009 e 2009 / 2010, quantificando l’esatto ammontare del dovuto in base a criteri di equità e buona fede, se del caso disapplicando, in tutto o in parte, la delibera del 16 giugno 2008 dell’allora Lega Nazionale Professionisti; 6. accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo in capo alla Lega Calcio Serie A e/o della Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, di destinare una quota pari al 4% - o la diversa, maggiore o minore quota che fosse ritenuta di giustizia ed equa – dei proventi derivanti dalla commercializzazione da parte della Lega Serie A dei diritti audiovisivi per la stagione 2010 / 2011 e per le seguenti società aderenti alla Lega Pro e per esse alla medesima Lega Pro; e, per l’effetto, 7. condannare la Lega Serie A e/o la Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, a versare, senza dilazione, all’esponente le somme determinate in base a tutti ovvero alcuni dei precedenti punti, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; 8. condannare la Lega Calcio Serie A e/o la Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, al risarcimento del danno da svalutazione ed interessi, salvo il maggior danno che sarà precisato in corso di causa o determinato secondo equità. (…)”

In via istruttoria: a. ordinare alla Lega Serie A e/o alla Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori ex lege pro quota della Lega Nazionale Professionisti, l’esibizione di tutti i contratti relativi alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le stagioni 2008 / 2009, 2009 / 2010 e 2010 / 2011; b. ordinare alle singole società partecipanti ai campionati di calcio di Serie A nelle stagioni 2008 / 2009, 2009 /2010 e 2010 / 2011 l’esibizione di tutti i documenti contabili e fiscali relativi ai proventi dalle medesime incassati o alle stesse attribuite e non ancora incassati, derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le medesime stagioni; c. chiedere ai sensi dell’art. 213 cpc all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni informazioni scritte in merito all’ammontare del contributo previsto dall’art. 29, comma 2, del Decreto determinato dalla medesima Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della L. 23 dicembre 2005 n. 266; d. eventualmente disporre CTU con i limiti ed i fini di cui alla narrativa che precede.

Roma, 7 febbraio 2011