ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: Diritti tv, accolti i ricorsi di Brescia, Lecce e Cesena. Annullato il prelevamento di 2,5 milioni ai tre club come contributo per le società che partecipano alla Europa League

stadio_olimpico_interna_26.jpgL’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in merito ai ricorsi presentati congiuntamente alla società A.C. Cesena S.p.A., e 27 ottobre 2010 dalla società Brescia Calcio S.p.A. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC - di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010 - che ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti società sportive avverso la delibera della neo costituita Lega Serie A del 1° luglio 2010 di approvazione dello Statuto – Regolamento (con riferimento, in particolare, all’art. 19, comma 2, par. 3) la quale ultima, intervenendo sulle regole di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi, ha determinato che dalle quote spettanti alle squadre neopromosse (Brescia, Cesena e Lecce) vengano detratte somme pari a 2,5 milioni di euro ciascuna, da assegnarsi in aumento alle quote spettanti alle squadre che partecipano alla Europa League;

visto il ricorso presentato il 28 ottobre 2010 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A) avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Uff. n. 66/CGF del 29 settembre 2010, con la quale sono stati rigettati i motivi difensivi e le conclusioni preliminari della Lega Nazionale Professionisti Serie A nel ricorso promosso dalle società Brescia, Cesena e Lecce avverso la delibera dell’assemblea ordinaria del 1° luglio 2010, nella parte in cui ha approvato l’articolo 1, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della LNP Serie A, ACCOGLIE i ricorsi proposti dalle società U.S. Lecce, A.C. Cesena S.p.A e Brescia Calcio S.p.A. e per l’effetto, in parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, di cui ai Comunicati Uff. n. 57 e n. 66/CGF del 15 settembre e 29 settembre 2010, ANNULLA l’articolo 19, comma 2, punto 3, dello Statuto – Regolamento della LNP Serie A limitatamente alla parte che prevede il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in Serie A; DICHIARA inammissibile e comunque infondato il ricorso 23/2010 proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A); CONDANNA la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A) e la contro interessata S.S. Lazio al pagamento in solido delle spese liquidate come in motivazione, con compensazione dei due terzi; compensa interamente le spese del giudizio nei confronti della FIGC.

Roma, 22 dicembre 2010