ANTIDOPING: Il TNA inibisce per 4 anni Elisa Basso, per 20 anni Alessandro Del Fatti e per 15 Vittorio Facchinetti

antidoping_big_61.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, presieduto da Francesco Plotino, nel procedimento disciplinare a carico di Elisa Basso, visto l’art. 2.7 del Codice WADA previgente, rilevato l’illecito commesso, infligge 4 anni di inibizione alla Basso, con decorrenza dall’1/10/2010 e scadenza al 30/09/2014, a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi.  Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle F.S.N., alle DSA e agli EPS.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Alessandro Del Fatti, visto l’art. 2.7 del Codice WADA previgente, rilevato l’illecito commesso, infligge 20 anni di inibizione a Del Fatti, con decorrenza dall’1/10/2010 e scadenza al 30/09/2030, a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

Il TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico di Vittorio Facchinetti, visti gli artt. 2.7 e 10.5.3 del Codice WADA previgente, rilevato l’illecito commesso, concessa la diminuente per la collaborazione fattiva, infligge 15 anni di inibizione a Facchinetti, con decorrenza dal’1/10/2010 e scadenza al 30/09/2025, a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

Roma, 1° ottobre 2010