ANTIDOPING: Il TNA squalifica per 6 mesi Alice Fiorio (Baseball). Un anno a Corrado Mortillaro (Atletica) e a Clemente Mannella (Pesistica), invalidati i risultati conseguiti

ANTIDOPING4Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di  Alice Fiorio, visti gli artt. 2.4, 10.3.3, 10.5.2 del Codice WADA, afferma la responsabilità dell’atleta Alice Fiorio in ordine all’addebito ascrittole e, ritenuta la diminuente di cui all’art. 10.5.2. le infligge la squalifica di 6 mesi, con decorrenza dal 30/05/2013 e scadenza 29/11/2013. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessata, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIBS e alla società di appartenenza.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Corrado Mortillaro, visti gli artt. 2.1.1 , 10.4 del Codice WADA, afferma la responsabilità dell’atleta in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per un anno, con decorrenza dal 30/05/2013 e scadenza al 29/05/2014. Condana inolltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Dispone l’invalidazione dei risultati ottenuti dall’atleta nelle gare disputate durante il periodo di sospensione. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIDAL e alla società di appartenenza.

Nel procedimento disciplinare a carico di  Clemente Mannella, visti gli artt. 2.1, 2.2, 10.2 e 10.5.2 del Codice WADA, dichiara la responsabilità dell’atleta in ordine all’addebito ascrittogli e ritenuta la diminuente di cui all’art. 10.5.2, gli infligge la sanzione della squalifica per un anno, con decorrenza dal 9/04/2013 e scadenza all’8/04/2014. Dispone l’invalidazione del risultato conseguito dall’atleta nella gara del 16/03/2013 delle finali nazionali dei Campionati Italiani Seniores. Condanna inoltre l'atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 500,00 (cinquecento/00). Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIPE e alla società di appartenenza.

Per quanto attiene il caso Iacopo Chiatellino (FIGC) si comunica che il TNA, ai sensi dell’art. 32.13 delle NSA, ha disposto che l’Ufficio di Procura effettui ulteriori atti istruttori.