TNAS: Provvedimento per la Legge sui limiti di partecipazione ai collegi arbitrali

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in relazione a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha emesso oggi il seguente provvedimento:

 

VISTI  gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“Statuto”) adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO l’art. 1, comma 18, della L. 6 novembre 2012 n. 190 che fa divieto ai “magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie…la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico”;

 

VISTA la nota in pari data trasmessa ai Presidenti dei Consigli di Presidenza delle magistrature amministrativa, contabile, tributaria e militare e all’Avvocato Generale dello Stato nella sua qualità di Presidente del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato;

 

RITENUTO in attesa di definitive indicazioni interpretative degli Organi di auto-governo delle istituzioni predette, non consentito il conferimento di incarichi nei collegi arbitrali e di arbitro unico ai componenti dell’Elenco degli esperti di cui all’art. 12 ter, comma 5, dello Statuto e dell’art. 1, comma 2, del Codice, che appartengano alle magistrature predette o all’Avvocatura dello Stato;

 

RITENUTO nell’assenza di norme transitorie, consentito agli arbitri che hanno in corso di svolgimento incarichi arbitrali presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, di proseguire fino alla conclusione della procedura

 

 

P.Q.M.

 

Dispone, in attesa di definitive indicazioni interpretative dei competenti Organi di auto-governo delle istituzioni sopra citate, che non abbiano corso le  designazioni e le nomine arbitrali ex officio degli iscritti nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 12 ter, comma 5, dello Statuto e dell’art. 1, comma 2, del Codice,  appartenenti  alle magistrature predette o all’Avvocatura dello Stato. Gli incarichi arbitrali in corso di svolgimento proseguiranno fino alla loro conclusione.