Cassazione Civile, sezione lavoro, 2 maggio 2017, n. 10647. “Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro per svolgimento di attività sportiva in contrasto con lo stato di infortunio”

 

Titolo

“Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro per svolgimento di attività sportiva in contrasto con lo stato di infortunio.”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Civile, sez. lavoro, 02 maggio 2017, n.10647 -  Dott. Bronzini (Presidente); Dott. Cinque (rel. Consigliere).

 

Massima

Laddovela contestazione disciplinare sfociata in un licenziamento non riguardi la simulazione dello stato di malattia, bensì lo svolgimento di attività  sportivain contrasto con lo stato di infortunio e tale attività sia ritenutauna condotta in grado di minare alle fondamenta il rapporto fiduciario tra datrice e lavoratore e tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro si ravvisa la fattispecie della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., e non delle altre ipotesi elencate nella contrattazione collettiva.

Keywords

Rapporto di lavoro subordinato - Estinzione e risoluzione del rapporto - licenziamento per giusta causa - svolgimento di attività sportiva in contrasto con lo stato di infortunio

Commento

Il licenziamento disciplinare per giusta causa, occorso ad un dipendente di Trenitalia per avere, in seguito all'infortunio patito sul lavoro, partecipato a due partite calcistiche del "campionato Amatori" e pregiudicato con tale comportamento la guarigione, offre alla Suprema Corte l’occasione per ribadire la distinzione tra la simulazione dello stato di malattia e lo svolgimento di attività in contrasto con lo stato di infortunio.

Permette, inoltre, di consolidare quanto espresso con la sentenza n. 5837/2014 dalla Corte di appello di Roma che a sua volta riconfermava la pronuncia depositata il 21.11.2009 dal Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare per giusta causa.

La Suprema Corte precisa che il caso di specie riguarda non una simulazione dello stato di malattia di cui all'art. 55, lett.b, del CCNL del 16.4.2003, che prevede la sanzione del licenziamento per la simulazione originaria, non irrogabile, anche, nella ipotesi minore della simulazione sopravvenuta dello stato di malattia, ma una ipotesi in cui lo svolgimento di attività sportiva in contrasto con lo stato di infortunio sia ritenuto in grado di minare alle fondamenta il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, a tal punto da non consentirne una ulteriore prosecuzione, nemmeno provvisoria, per cui si ravvisa la fattispecie della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., e non delle altre ipotesi elencate nella contrattazione collettiva.

Precedenti conformi (se esistenti)

Cass. Civ, sez. lav., 28.09.2016, n. 19187; Cass. 22.12.2006 n. 27464; Cass. 14.2.2005 n. 2906.

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

Diritto e libertà: studi in memoria di Matteo Dell'Olio, Raccolta di Saggi in Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 2008.

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF