Seleziona la tua lingua

Image

“Atti discriminatori” in ambito sportivo e giurisdizione del Giudice ordinario - Nota a Corte di Appello di Torino, Sez. III Civile, 07/05/2024, n. 507

Titolo 

 “Atti discriminatori” in ambito sportivo e giurisdizione del Giudice ordinario 

Estremi del provvedimento annotato

Corte di Appello di Torino, Sez. III Civile, 07/05/2024, n. 507 (dott. Francesco Rizzi, Presidente; dott.ssa Silvia Orlando; dott.ssa Paola Ferrari Bravo, Relatore)

Massima

Il rifiuto di tesserare un atleta nell’ordinaria categoria agonistica, fondato sulla astratta valutazione della disabilità, costituisce “discriminazione indiretta”.

La controversia, in presenza di atti discriminatori posti in essere da Federazioni Sportive, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto attinente a diritti fondamentali della persona.

 

Il Giudice ordinario può legittimamente disapplicare gli atti amministrativi che risultino discriminatori.

Commento

Un giovane, benché munito di certificato di idoneità agonistica, rilasciato dall’Istituto di Medicina dello Sport, attestante che lo stesso «non presentava controindicazioni in atto alla pratica agonistica del ciclismo», si vedeva annullare dalla Federazione Italiana Ciclistica (FCI) il tesseramento nella categoria “Junior Sport” in ragione della esistenza, a suo carico, di un handicap per “Disturbo Pervasivo dello Sviluppo”.

 

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il genitore dell’atleta, allora minorenne, si rivolgeva al Tribunale di Biella lamentando che il mancato tesseramento nell’ordinaria categoria agonistica costituisse una discriminazione indiretta, ai sensi della legge n. 67/2006.

Tale normativa è finalizzata a garantire parità di trattamento e opportunità alle persone con disabilità in tutti i casi in cui subiscano forme di discriminazione, sia diretta (quando patiscono trattamenti meno favorevoli rispetto a persona non disabile, in situazioni analoghe), che indiretta (ossia nel caso in cui pratiche o norme apparentemente neutre, di fatto, comportino l’effetto discriminatorio).

 

Parte ricorrente chiedeva al Giudice monocratico, che accoglieva la domanda, di adottare ogni adeguato provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti del provvedimento federale ed ordinare l’immediato tesseramento del giovane. 

La Federazione Ciclistica Italiana impugnava in Appello la decisione, articolando quattro motivi.

 

In primo luogo, contestava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Con il secondo motivo, censurava la valutazione del giudice di prime cure in relazione alla valenza attribuita alla certificazione medica di idoneità, risultante in contrasto con il conclamato handicap in situazione di gravità del giovane atleta, ritenendo indebita la prevalenza attribuita al citato documento, in quanto in contrasto con la normativa federale che riserva ai giovani portatori di disabilità intellettiva e relazionale la (sola) partecipazione all’attività organizzata nella categoria “Intellectual Disability 2”.

Con gli ulteriori motivi terzo e quarto, sollevava questioni di ordine procedurale (ritenendo errata l’applicazione del principio di non contestazione, l’applicazione della regola di distribuzione dell’onere della prova e la mancata ammissione delle prove articolate) e formulava eccezione di nullità dell’ordinanza per effetto della mancata interruzione del processo al raggiungimento della maggiore età in capo all’atleta.

 

Nelle conclusioni, poi, FCI ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul presupposto che, negli anni successivi a quello corrente al tempo della vicenda, il giovane non avrebbe chiesto il rinnovo del tesseramento; domanda ritenuta inammissibile in quanto non formulata, tempestivamente, con l’impugnazione.

La Corte di Appello, nel respingere l’impugnazione, ha così motivato. Anzitutto, ha rigettato l’eccezione di cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ritenendo irrilevante la circostanza che l’atleta avesse iniziato a svolgere diversa attività agonistica (triathlon).

Ha, altresì, disatteso l’eccezione di cessazione della materia del contendere ulteriormente sollevata sul presupposto della scadenza del certificato medico annuale sulla base del quale era stata avviata l’azione giudiziaria, in quanto non adeguatamente chiarita dall’appellante.

 

Tralasciando di dare conto delle ragioni di ordine processuale poste alla base del rigetto dell’eccezione di nullità per mancata interruzione del giudizio innanzi al Tribunale, appare opportuno evidenziare che il Giudice di appello ha ritenuto di confermare la giurisdizione in capo al Giudice ordinario, all’uopo richiamando quanto precedentemente statuito dal Giudice di legittimità.

 

La Corte, a tal proposito, ha fatto proprio quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.3057/2022), ove si è affermato che: “L’azione promossa contro un atto di una Federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con

 

modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto”.

Detto principio è stato ritenuto applicabile anche al caso di specie, non avendo rilievo che la discriminazione derivi da ragioni di nazionalità o, come nel caso scrutinato, di disabilità.

 

Si è, infine, affermato che la legittimazione del Giudice ordinario investe anche gli atti di natura amministrativa.

La Corte di Appello di Torino, a tale proposito, ha ulteriormente richiamato l’insegnamento della Suprema Corte: “L'azione contro la discriminazione può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il Giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa” (Corte di Cassazione Sez. I, ordinanza n. 3842 del 15/02/2021, conforme Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 30517 del 03/11/2023)”.

 

Rilevato come il certificato di idoneità sportiva illo tempore presentato dal giovane, per il tesseramento come atleta agonista, fosse tale da soddisfare appieno i requisiti di cui al D.M. 04.03.1993 (ossia dal provvedimento del Ministero della Sanità avente ad oggetto la “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate”), e che, in sede di anamnesi, era stata presa in considerazione l’esistenza del disturbo pervasivo dello sviluppo – sì da dimostrare la irrilevanza, in concreto, della disabilità quale condizione ostativa alla pratica agonistica del ciclismo – la Corte ha definitivamente rigettato l’impugnazione, condannando FCI alle spese di lite.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma 

 

 

Scarica il file in formato .pdf

 

Link al commento