TRIB. SONDRIO 11 novembre 2019 (dep. 10 dicembre 2019), n. 636. Imp.ti G.M.S.; C.G. Giudice Dott.ssa Daniela Bosio.

Responsabilità penale – Itinerario sciistico - Valanga – Omicidio colposo – Gestore area sciabile - Responsabilità direttore tecnico – Non sussiste.

 

Il gestore di area sciabile è titolare di una posizione di garanzia che impone di adottare ogni cautela possibile per prevenire il rischio valanghivo entro i confini dell’area sciabile; egli è tenuto altresì a monitorare e segnalare il pericolo valanghe presente lungo un itinerario sciistico servito dagli impianti di risalita. Sussiste, per contro, l’esclusiva responsabilità della vittima (secondo il principio di c.d. “auto-responsabilizzazione”) nel caso in cui la stessa si avventuri in fuoripista, deviando peraltro dall’itinerario sciistico naturale, senza munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso (apparecchiatura ARTVA, pala e sonda). 

 

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