TRIBUNALE AOSTA; sentenza civile 10 maggio 2021 n. 153 - Collisione tra sciatori - Sciatore proveniente da monte - Responsabilità civile

Con la sentenza n. 153 del 10.05.2021 il Tribunale di Aosta ha stabilito che: “Va affermata la responsabilità dello sciatore che si trovi in una posizione sopraelevata rispetto agli sciatori a valle, poiché tale posizione gli consente di vedere l’intera pista davanti a sé (senza ingombri alla visuale) e, quindi, gli permette di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle.”

Il Tribunale di Aosta così argomenta in sentenza: […] l’O.S. doveva essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di chi lo precedeva, a maggior ragione le manovre ordinariamente effettuabili in presenza di intersezione delle piste, con conseguente necessità di adeguare il proprio comportamento (andatura, velocità) in maniera tale da prevenire la possibilità di incidenti e da essere in grado (se del caso rallentando progressivamente la propria corsa) di consentire le manovre di svolta poste in essere dagli sciatori che avevano iniziato la manovra più a valle rispetto alla sua posizione.

È dunque ravvisabile, da parte dell’O.S., una violazione delle regole di prudenza che disciplinano la pratica dello sci, con particolare riferimento a specifiche prescrizioni della Legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”), segnatamente l’art. 9 (concernente l’obbligo di tenere sempre una velocità tale da non rappresentare pericolo per gli altri, e, in particolare, di moderare la velocità in prossimità di incroci) e l’art. 10 (concernente l’obbligo di precedenza a carico degli sciatori che provengano da monte, rispetto a quelli che transitino a valle).

Nessun concorso di colpa è ravvisabile in capo a parte attrice, che non risulta aver violato norme comportamentali nell’utilizzo della pista.

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