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TNAS: Mario Cassano presenta nuova istanza di arbitrato contro la FIGC

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto istanza di arbitrato da parte di Mario Cassano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza di arbitrato ha a oggetto il C.U. n. 30/CGF (2012/2013). A Cassano, con deferimento del Procuratore Federale n. 208/4pf13-14/SP/blp, venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva:

violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del CGS per avere, prima della gara Lazio – Genoa del 14.05.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare Cassano per aver messo in contatto Gervasoni con Zamperini al fine di favorire la creazione di un contatto tra il gruppo degli zingari e i calciatori delle due compagini finalizzati all’alterazione del risultato della gara; nello specifico Gervasoni mettendo in contatto il gruppo degli zingari con Zamperini al fine sopra indicato e Zamperini per aver contattato Mauri e Milanetto, unitamente ad uno degli esponenti del gruppo degli zingari, proponendo loro l’alterazione dei risultato del primo tempo della gara; Mauri e Milanetto, infine, per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il loro apporto per la realizzazione dello stesso al fine di consentire al gruppo degli zingari l’effettuazione di scommesse sul risultato concordato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché, per Cassano, Gervasoni, Mauri e Zamperini, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce – Lazio del 22.05.2011, e per Zamperini anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12,  e per Gervasoni anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12;

violazione dell’art. 7, commi 1-2-5 CGS per avere, prima della gara Lecce – Lazio del 22.05.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare Cassano per aver messo in contatto Gervasoni con Zamperini al fine di procurare al gruppo degli zingari contatti con calciatori delle due compagini, finalizzati all’alterazione del risultato della gara; Gervasoni per aver messo a sua volta in contatto il gruppo degli zingari con Zamperini per il medesimo fine; Zamperini per aver contattato Mauri e Ferrario, anche in nome e per conto del gruppo degli zingari, proponendo loro l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; Mauri per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro; Ferrario per aver aderito all’accordo illecito fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso, coinvolgendo Benassi e Rosati che, a loro volta, aderivano alla proposta illecita, percependo tutti e tre, al fine anzidetto, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché per Cassano, Gervasoni, Mauri e Zamperini, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio – Genoa del 14.05.2011, e per Zamperini anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, per Cassano anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-125, e per Gervasoni anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12.

Con C.U. n. 10/CDN del 02.08.2013 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al Sig. Mario Cassano la squalifica per 4 mesi, ravvisando nelle condotte dell’incolpato, per entrambe le partite contestate, la violazione dell’art. 1 CGS. Avverso tale decisione Cassano proponeva appello davanti alla Corte di Giustizia Federale, così come veniva proposta impugnazione anche dalla Procura Federale, la quale proponeva appello esclusivamente avverso la derubricazione in relazione alla partita Lazio-Genoa, mentre prestava acquiescenza sulla decisione relativa a Lecce-Lazio. Con C.U. n. 30/CGF della Corte di Giustizia Federale del 16.08.2013 veniva accolto l’appello di Cassano relativamente alla sanzione inflitta per l’incontro Lecce – Lazio del 22.05.2011 e veniva, altresì, accolto l’appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011 e rideterminata la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, 5, e 6 del CGS, secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in sei mesi di squalifica.