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Respinto il ricorso della Polisportiva Sammichele contro 3 società e la FIGC, accolto quello di Luigi Piangerelli contro la FIGC. In parte inammissibile e in parte infondato il ricorso dell'ASD US Calcinato e di Fabio Franchini

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

Ha respinto il ricorso, presentato il 17 marzo 2016, dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele contro le società Real Team Matera C5 e Partenope Napoli C5 Golden Eagle, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Divisione Calcio a 5 - per l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 082/CFA, che, in accoglimento del ricorso per revocazione, presentato dalla società Partenope Napoli C5 Golden Eagle avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (di cui al C.U. n. 189/2015, che ha statuito l'omologazione del risultato favorevole alla Polisportiva Sammichele nella gara disputata contro la suddetta società Partenope), ha riomologato il risultato della gara disputata tra le due società, con il punteggio di 6-0 in favore della Partenope;

 

Ha accolto il ricorso presentato l'11 luglio 2016 da Luigi Piangerelli (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo allenatori professionisti di seconda categoria dell'UEFA, tesserato presso l'A.C. Cesena S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016, che, nel respingere il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore tecnico FIGC, pubblicata sul C.U. n. 264 dell'11 maggio u.s., ha confermato la sanzione della squalifica di mesi 5 in capo al ricorrente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in relazione all'art. 96 delle NOIF. Per l'effetto ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente e ha annullato la sanzione allo stesso irrogate.

 

Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato il 6 giugno 2016 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e da Fabio Franchini per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016, con la quale è stata irrogata al tesserato della U.S. Calcinato, abio Franchini, la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2018, per l'asserito compimento di atti violenti, dal medesimo compiuti, nei confronti dell'arbitro in occasione della gara Calcinato-Governolese del 18 ottobre 2015.

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