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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: La S.S.D. Imolese Calcio 1919 ricorre contro la ASD S. Antonio Calcio e la FIGC

7-ALTA-CORTEL'Alta Corte ha ricevuto un ricorso presentato dalla società S.S.D. Imolese Calcio 1919 contro la ASD S. Antonio Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna – con cui è stato respinto il reclamo interposto dalla S.S.D. Imolese Calcio 1919 avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – di conferma del risultato della gara S. Antonio – Imolese del 18.11.2012 (vinta dalla società S. Antonio col risultato di 3-1), valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché avverso quest’ultimo provvedimento, e ogni altro atto presupposto, connesso e discendente.

La società ricorrente, lamentando la partecipazione alla gara in questione, nelle fila della compagine avversaria,di un calciatore che, poiché squalificato, non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, chiede all’Alta Corte di annullare le suddette decisioni del Giudice sportivo e della Commissione Disciplinare Territoriale c/o F.I.G.C. e di irrogare, all’esito della corretta lettura dell’art. 22 C.G.S., nei confronti dell’ASD S. Antonio Calcio la sanzione della perdita della gara S. Antonio –Imolese , valida per il campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla FIGC – C.R. Emilia Romagna – per tre a zero.