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Ricorso della Paganese Calcio 1926 contro FIGC e Procura Federale

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, a carico, tra gli altri, della Paganese Calcio 1926 s.r.l., dalla Procura Federale della FIGC con atto dell'11 agosto 2022 (Prot. n. 3482/823pf21-22/GC/CAMS/mg), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS, in ordine alla violazione, ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo Raiola, dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - capo A), n. 1), lettere e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 Maggio 2021.

 

La società ricorrente, Paganese Calcio 1926 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa, contrariis reiectis

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata in pari data, reiettiva del suo reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, qui ugualmente impugnata, con la quale le era stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto dell'11 agosto 2022 (Prot. n. 3482/823pf21- 22/GC/CAMS/mg), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS, in ordine alla asserita violazione [art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - capo A), n. 1), lettere e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 Maggio 2021] ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo Raiola;

 

- conseguentemente, di disporre l'annullamento della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;

- in via subordinata, di riformare parzialmente la pronuncia de qua, con congrua e sensibile riduzione della irrogata ammenda, anche in applicazione del principio della continuazione e/od in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 13, comma 2, e 16, comma 1, del CGS FIGC;

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione in parola.

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