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TNAS: Udienza arbitrale Albinoleffe /FIGC, completata la discussione

3-TNASLa prima udienza della controversia tra la società U.C. Albinoleffe Srl e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si è svolta oggi a Roma presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Collegio arbitrale (Avv. Aurelio Vessichelli, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Avv. Gabriella Palmieri) ha prima provato il previsto tentativo di conciliazione ma sentite le parti e preso atto delle differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso con esito negativo.

Le parti, concordemente, hanno chiesto di anticipare a oggi la discussione sul merito. Dopo breve camera di consiglio il Collegio arbitrale ha accolto la richiesta e quindi si è proceduto nella discussione del merito ascoltando anche il Presidente della società che ha rilasciare delle dichiarazioni spontanee. Al termine il Collegio arbitrale si è riservato, trattenendo la causa in decisione.

L’istanza riguarda l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 211/CGF del 19.02.2014), con cui: a) è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale sulla base dell’asserita incongruità della sanzione dell’ammenda di € 5.000 inflitta alla società dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 40/CDN del 06.12.2013) in luogo di quella più severa ed afflittiva (penalizzazione di n. 2 punti in classifica, in aggiunta all’ammenda medesima) richiesta dall’Organo requirente, e, conseguentemente, è stata rideterminata dai Giudici di seconde cure la punizione a scapito del Sodalizio bergamasco in n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2013/2014 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 5 novembre 2013 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 1, comma 1, del CGS ed art. 22, comma 8, del CGS) ascritte ai propri tesserati Sig. Simone Pontiggia e Roberto Servalli; b) è stato, nel contempo, respinto l’appello presentato dalla società lombarda conto la sanzione pecuniaria alla stessa irrogata in primo grado, sempre con riferimento al menzionato procedimento.