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TNAS: Udienza arbitrale Bagalini /FIGC

3-TNASSi è svolta oggi la seconda udienza della controversia tra il Sig. Stefano Bagalini e la Federazione Italiana Giuoco Calcio alla presenza anche del ricorrente.

L’Arbitro unico Avv. Aurelio Vessichelli ha trattenuto la causa in decisione dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e la parte ricorrente rilasciare delle dichiarazioni spontanee.

L’istanza riguarda la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 129/CGF 2013/2014 del 3 dicembre 2013, contenente la decisione) che, in parziale accoglimento del ricorso alla decisione di primo grado, ha ridotto la sanzione inflitta al calciatore dalla Commissione Disciplinare Nazionale da 9 mesi a 6 mesi di squalifica. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. San Giustese Srl, era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Carlo Gervasoni, il 1° aprile 2011, organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagaglini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al Roberto Bagaglini, omesso di informare senza indugio la Procura federale. Il ricorrente ha chiesto al Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS l’adozione del provvedimento di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva e di riduzione del termine di pronuncia del lodo.