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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2023, presentato, in data 23 maggio 2023, dalla F.C.D. Cologno contro il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.S.D Cassina Calcio per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Lombardia, pubblicata nel C.U. n. 66 del 27 aprile 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Cassina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 62 del 6 aprile 2023, che aveva omologato il risultato, come conseguito sul campo, della gara disputata in data 26 marzo 2023 contro il F.C.D. Cologno, è stata irrogata, a carico della F.C.D. Cologno, la perdita dell'incontro A.S.D. Cassina Calcio - F.C.D. Cologno con il risultato di 3-0;  PER L’EFFETTO, HA OMOLOGATO IL RISULTATO MATURATO SUL CAMPO, ONERANDO LA FEDERAZIONE DI PROVVEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA E DI ADOTTARE I CONSEQUENZIALI PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CAMPIONATO;

  2. HA ACCOLTO PARZIALMENTE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2023, presentato, in data 31 maggio 2023, dalla A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro la Procura Federale della FIGH, per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia ovvero, in subordine, per l'annullamento e/o per l'integrale riforma della sentenza della Corte d’Appello Federale della FIGH, resa nel Procedimento n. 2/2023 R.G.C.A.F., depositata in data 11 maggio 2023, pubblicata nella medesima data, con la quale, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata ridotta a 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica da scontare nell’ambito della presente stagione sportiva nel Campionato Nazionale di Serie A Gold maschile, con conferma, per il resto, della decisione del Tribunale Federale della FIGH, pronunciata in data 23 marzo 2023, emessa, all'esito del procedimento n. 1/2022 R.G. Trib., nei confronti della A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, che aveva irrogato, a carico della società ricorrente, la sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell’ambito della presente stagione sportiva nel Campionato Nazionale di Serie A Gold;  PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CFA DELLA FIGH PER LA PARTE RIGUARDANTE L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI SEI PUNTI IN CLASSIFICA, ONERANDO LA FEDERAZIONE DI PROVVEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA E DI ADOTTARE I CONSEQUENZIALI PROVVEDIMETI IN MERITO AL CAMPIONATO;

  3. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2023, presentato, in data 1° giugno 2023, dalla U.S. Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della SSDARL Città di Varese per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 227/CSA/2022-2023, Registro Procedimenti n. 280/CSA/2022-2023, del 23 maggio 2023 (Dispositivo n. 238/CSA/2022-2023), con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 U.S. Folgore Caratese A.S.D. - Città Di Varese SSDARL, con la quale, nell'accogliere il reclamo proposto dalla SSDARL Città di Varese avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND, Dipartimento Interregionale, pubblicata nel C.U. n. 141 del 16 maggio 2023 (che ha respinto il reclamo della odierna intimata, convalidando il risultato del suddetta gara), è stata inflitta, a carico della U.S. Folgore Caratese A.S.D., la sanzione della perdita della ripetuta gara con il punteggio di 0-3; nonché per l’annullamento del comunicato con cui verrà resa nota la retrocessione sul campo della U.S. Folgore Caratese A.S.D. al Campionato di Eccellenza e, comunque, di ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto; PER L’EFFETTO, HA OMOLOGATO IL RISULTATO MATURATO SUL CAMPO, ONERANDO LA FEDERAZIONE DI PROVVEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA E DI ADOTTARE I CONSEQUENZIALI PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CAMPIONATO;

  4. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2023, presentato, in data 9 giugno 2023, dalla società U.S.D. Breno nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 229/CSA/2022-2023, Registro procedimenti n. 281/CSA/2022-2023, del 24 maggio 2023, riferita al Dispositivo n. 239/CSA/2022-2023 del 19 maggio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 141 del 16 maggio 2023, con cui è stato omologato il risultato della gara U.S 1913 Seregno Calcio S.r.l. - U.S.D. Breno, tenutasi in data 14 maggio 2023, con il punteggio di 0-0; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente, ivi incluso il Comunicato Ufficiale con cui verrà decretata/ufficializzata la retrocessione alla categoria inferiore della società U.S.D. Breno al termine della stagione sportiva 2022/2023; PER L’EFFETTO, HA DISPOSTO, A CARICO DELLA U.S. SEREGNO CALCIO S.R.L., LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON VITTORIA A TAVOLINO PER 0-3 IN FAVORE DELLA RICORRENTE, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE A CARICO DELLA FEDERAZIONE;

  5. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2023, presentato, in data 19 giugno 2023, dalla S.G. Amsicora ASD contro la Federazione Italiana Hockey (FIH), l'AS Butterfly HCCP e l'ASD Argentia per l'annullamento della decisione della Corte di Appello della FIH, in funzione di Corte Sportiva di Appello, n. 3 del 6 giugno 2023, con la quale, visti gli artt. 100, 101, 103, 105 e 109 del Reg. Giustizia FIH, è stato dichiarato inammissibile l’intervento adesivo dell’ASD Argentia ed è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui al C.U. n. 153/23, del 19 maggio 2023, comunicata in pari data, a sua volta reiettiva del ricorso proposto dalla S.G. Amsicora ASD, in relazione agli esiti della gara del Campionato Serie A Elite femminile AS Butterfly Roma HCC - SG Amsicora ASD, omologata con il C.U. n. 144/23; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COPENSAZIONE DELLE SPESE DE GIUDIZIO.

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