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ANTIDOPING: Il TNA squalifica per 2 mesi Lorenzo Dallavalle (FIDAL). Provvedimenti di inibizione per due non tesserati

6-ANTIDOPINGIl Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Lorenzo Dallavalle, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA (artt. 2.1 e 4.4 delle N.S.A.) afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 mesi, a decorrere dall’11/5/2013 e con scadenza prevista il 10/7/2013. Dichiara altresì l’invalidazione del risultato conseguito dall’atleta nella gara dell’11/5/2013. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla FIDAL e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Alessio Schirinzi, soggetto non tesserato, visti gli artt. 2.7, 10.3.2 del Codice WADA e l’art. 6 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della inibizione per 20 anni, a decorrere dal 3/7/2013 e scadenza prevista il 2/7/2033. Condanna lo stesso al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 500,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Marino Di Grappa, soggetto non tesserato, visti gli artt. 2.2, 2.6, 2.7, 10.3.2, 10.7.4 del Codice WADA e l’art. 6 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine agli addebiti ascrittigli e gli infligge la sanzione della inibizione per 4 anni, a decorrere dal 3/7/2013 e con scadenza prevista il 2/7/2017. Condanna lo stesso al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 500,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

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