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ASD NF Ardea Calcio ricorre contro FIGC e LND per decisione CFA FIGC che ha confermato penalizzazione in classifica- Campionato Serie D

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Floria 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d’Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 104/CFA/2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il reclamo iscritto al n. 90/CFA/2023-2024 proposto dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 142/TFNSD/2023-2024, depositata e comunicata il 29 gennaio 2024, nella parte in cui è stata inflitta alla società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), nel procedimento disciplinare n. 239 pf 23-24, la sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione corrente; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 100/CFA/2023-2024 della Corte Federale d’Appello presso la FIGC del 3 aprile 2024, con il quale è stato respinto il reclamo n. 90/CFA/2023-2024.

La vicenda trae origine dal deferimento (Prot. 15890/239pf23-24 GC/CAMS/mg) spiccato, in data 20 dicembre 2023, dal Procuratore Federale della FIGC a carico, tra gli altri, della ASD Ardea NF Calcio (già A.S.D. Team Nuova Florida), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Pietro Paolella.

La ricorrente ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Floria 2005) chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, di sospendere, anche mediante decreto inaudita altera parte, l’efficacia della decisione impugnata e/o di disporre la sospensione dello svolgimento delle gare di play out (previste per il 12 maggio 2024) del girone G del Campionato Nazionale di Serie D, organizzato dalla FIGC-LND e/o comunque di sospender l’efficacia del C.U. n. FIGC-LND n. 102 del 6 marzo 2024, nella parte in cui prevede il programma delle gare Play out delle Serie D, girone G, per la stagione 23/24; 

- nel merito, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, di annullare la penalizzazione di n. 1 punti inflitta nei suoi confronti, da scontare nella stagione corrente 2023/2024, per tutto quanto esposto in narrativa.

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