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Giovanni Esposito ricorre contro FIGC per conferma squalifica di 4 anni da parte della CFA FIGC

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giovanni Esposito (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Pontinia) contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio LND, la Procura Federale presso la FIGC, in persona del Procuratore Federale, e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per la integrale riforma del Comunicato Ufficiale emesso dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC, Decisione n. 0060/CFA-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0054/CFA/2023-2024, pubblicato e notificato in data 11 dicembre 2023, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 119 del 27 ottobre 2023, con la quale è stata comminata al sig. Giovanni Esposito la squalifica per anni quattro, nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso tra cui: il Dispositivo/0053/CFA-2023-2024 emesso dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC; il Comunicato Ufficiale n. 63 del 20 settembre 2023, delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 ottobre 2023, delibera con motivazioni del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il deferimento nei confronti del sig. Giovanni Esposito, emesso dalla Procura Federale, Prot. 4598/909pf22-23/GC/PM/gb del 21 agosto 2023.

La vicenda trae origine da una segnalazione inviata, in data 21 aprile 2023, alla Procura Federale della FIGC, in ordine agli atti asseritamente compiuti dal sig. Giovanni Esposito e diretti ad alterare lo svolgimento della gara Latina - Fidelis Andria, disputata il 23 aprile 2023 e valevole per l’ultima giornata del girone C del Campionato di Serie C, nonché dal successivo deferimento, Prot. 4598/909pf22-23/GC/PM/gb del 21 agosto 2023, spiccato dalla suddetta Procura, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorrente, sig. Giovanni Esposito chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso e previa sospensione, inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata:

- in totale riforma, di annullare, senza rinvio, l’impugnata decisione e la relativa sanzione inflitta nei suoi confronti – squalifica di anni quattro – attraverso C.U. emesso dalla CFA presso la FIGC, Decisione/0060/CFA-2023-2024, Registro procedimenti n. 0054/CFA/2023-2024, pubblicato e notificato in data 11 dicembre 2023, nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso tra cui il Dispositivo/0053/CFA-2023-2024, emesso dalla CFA presso la FIGC, emesso e notificato il 30 novembre 2023 ed il Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 ottobre 2023, delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. LAZIO ed il relativo dispositivo, nonché l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale ed ogni atto annesso, connesso e preliminare agli stessi, per violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa nonché erronea, generica ed illegittima applicazione di principi giurisprudenziali e dottrinali e delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva di riferimento;

- in subordine, di annullare senza rinvio le impugnate decisioni per l’omessa motivazione rispetto ad elementi decisivi, rappresentati nel suo interesse in sede di giudizio, che, se considerati, tenuto conto della corretta e legittima applicazione delle norme federali di cui in narrativa, avrebbero comportato una diversa decisione, tra cui anche il diverso inquadramento dello standard probatorio;

- con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare senza rinvio le impugnate decisioni per omessa motivazione sulla quantificazione della sanzione irrogate nei suoi confronti in violazione degli artt. 4 e 30 (fattispecie di illecito) nonché gli artt. 12 e 13 CGS FIGC, in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione come dal relativo deferimento; 

- in subordine, di annullare le decisioni impugnate e contestate, con rinvio dinanzi all’organo di secondo grado al fine di una diversa valutazione del materiale probatorio in relazione al valore delle norme del codice di riferimento ed ai principi giurisprudenziali richiamati in narrativa;

- in subordine, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare con rinvio le impugnate decisioni per omessa motivazione sulla quantificazione della sanzione irrogate in violazione degli artt. 4 e 30 (fattispecie di illecito) nonché gli artt. 12 e 13 CGS FIGC e, tenuto conto del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio, di disporre una nuova valutazione dello standard sanzionatorio specifico da applicare al caso di specie.

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