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Prima Sezione: Sessione odierna udienze rinviata a data da destinarsi

Collegio di Garanzia

La sessione di udienze della Prima Sezione, originariamente programmata in data odierna, a partire dalle ore 14.30, è stata annullata e spostata a data da destinarsi.

 Di seguito i procedimenti che saranno trattati in tale occasione:

 

Ricorso presentato l'8 gennaio 2018 da Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Loredana Moira Salinaro e Ciro Saveriano (all'epoca dei fatti Giudici di gara della FIDS) contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 13/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l'appello degli odierni ricorrenti e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 30/2017 del 6.10.17), che ha pronunciato declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 quater del Regolamento di Giustizia FIDS;

 

Ricorso presentato il 12 gennaio 2018 da Giovanna Gargantini contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l'appello dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 31/2017 del 6 ottobre 2017, che ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato l’atto introduttivo del gravame ai controinteressati e per aver elencato solo genericamente i motivi di doglianza avverso il Bando «per l'ammissione al Corso-Concorso per TITOLI ed ESAMI per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale di livello "I" Danze standard e Latino Americane», di cui alla Delibera n. 98 approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017;

 

Ricorso presentato il 12 gennaio 2018 dalla società A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, con il quale la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 del 29 novembre 2017, che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica;

 

Ricorso presentato il 19 gennaio 2018 dalla società ASD Taurisano 1939 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Puglia F.I.G.C./L.N.D. e la Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Puglia, di cui al C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017, la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, ha accolto il reclamo promosso dalla Polisportiva Soleto nei confronti della ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le due stesse compagini il 5 novembre 2017 e, per l’effetto, ha inflitto, in capo alla ASD Taurisano, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Soleto, oltre a confermare l’ammenda di € 200,00 già irrogata dal giudice di primo grado.

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