Seleziona la tua lingua

Image

TNAS:Lodo De Lucia /FIGC, respinta l’istanza arbitrale. Confermati 6 mesi di squalifica più l’ammenda

3-TNASIl Collegio Arbitrale (Avv. Enrico De Giovanni, Presidente; Prof. Avv. Massimo Zaccheo e Avv. Guido Cecinelli) della controversia tra il Sig. Alfonso De Lucia, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso il lodo in cui respinge l’istanza arbitrale confermando la decisione impugnata. Nel testo vengono indicate poi le decisioni riguardo le spese di giudizio, integralmente compensate tra le parti, oltre alle modalità di pagamento degli onorari (75% parte istante e 25% parte intimata) e dei diritti amministrativi (a carico della parte istante).

L’istanza di arbitrato aveva per oggetto la squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 10.000 (C.U. n. 317/CGF del 27 giugno 2013). Con atto dell’11 marzo 2013 il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il ricorrente, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S. Livorno Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 15 CGS per aver adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente Federale, in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. Con decisione pubblicata in C.U. n. 82/CDN dell’11 aprile 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto il proscioglimento del ricorrente. In data 19 aprile 2013 il Procuratore Federale aveva proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, con decisione pubblicata sul C.U. n. 317/CGF, Sezioni Unite, del 27 giugno 2013, la Corte di Giustizia Federale aveva accolto il ricorso proposto dalla Procura Federale, infliggendo al calciatore la squalifica per 6 mesi e l’ammenda di € 10.000.