COLLEGIO DI GARANZIA, SEZIONE SECONDA - Decisione n. 58, anno 2018. "L’autonomia statutaria delle Federazioni Sportive non può contravvenire ai principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo sportivo"

Titolo

L’autonomia statutaria delle Federazioni Sportive non può contravvenire ai principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo sportivo.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Collegio di Garanzia dello Sport – Seconda Sezione (Decisione n. 59/2018)

Massima

L’abbreviazione del termine di impugnazione delle sanzioni irrogate dal Giudice è illegittima se determina la violazione o l’eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati

Keywords

Autonomia statutaria; Federazioni Sportive; abbreviazione termini di impugnazione; diritto alla difesa; giusto processo sportivo

Commento

La pronuncia in commento è stata emessa a seguito del ricorso del sig. Stefano Liuni, responsabile tecnico dell’U.S. Orione, avverso la decisione della Corte Sportiva Territoriale d’Appello c/o C.R. Lombardia FIGC – LND, resa nel procedimento di impugnazione contro il provvedimento di squalifica fino al 30 giugno 2020, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Lombardia) a seguito dei fatti accaduti al termine della gara U.S. Orione-Rozzano Calcio, disputatasi il 29 aprile 2018, valida per la 30^ giornata del Campionato di Seconda Categoria Milano, Girone S.

Il provvedimento di squalifica era stato impugnato dal sig. Liuni con reclamo dichiarato inammissibile dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale poiché “pervenuto presso la sede del CRL a mezzo PEC in data 10-05-2018 ore 20,54”, laddove “il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato sul C.U. n. 40 del 3-05-2018” e, dunque, “ben oltre i termini consentiti dalla normativa vigente”, ovverosia la delibera del Presidente Federale relativa alla abbreviazione dei termini di impugnazione per le ultime quattro gare dei campionati, pubblicata C.U. n. 110/A della F.I.G.C. in data 24-01-2018 e trascritta sul C.U. n. 34 del CRL in data 25-01- 2018, secondo cui “i reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale”.

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso del signor Liuni, riviando, per l’effetto, il procedimento alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, argomentando, in punto di diritto, che, “sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque soggetta al rispetto di una serie di principi e obblighi, che impongono doveri di conformazione nell’elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell’ordito regolatorio che fa capo al CONI”.

In altri termini, sebbene sia stata riconosciuta, in astratto, la legittimità del potere, in capo al Presidente Federale, di stabilire l’abbreviazione dei termini di impugnazione delle sanzioni, nel caso concreto, di fronte cioè ad una squalifica di 25 mesi, il termine di sole 48 ore per la proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale costituisce una violazione del diritto difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali di giustizia sportiva. Tanto più che tale temine, così concepito, inizia a decorrere dal momento della pubblicazione del comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione e predisporre la difesa.

Precedenti conformi

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 5 maggio 2016, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 giugno 2018, n. 33

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

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