Decisione n. 71, anno 2018. “L’incidenza del DASPO sul diritto agli emolumenti”

Titolo

L’incidenza del DASPO sul diritto agli emolumenti

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezione Quarta (Decisione n. 71 – Anno 2018, pronunciata il 16.10.2018 e depositata il25.10.2018)

Massima

Il provvedimento sanzionatorio del DASPO, ancorché incidente sull’esercizio della prestazione sportiva che è oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore, non comportala risoluzione del contratto stesso, per inadempimento o per eccessiva onerosità, in assenza di una specifica domanda della parte adempiente in tal senso.

Keywords

Jus postulandi; termini perentori; DASPO; risoluzione del contratto

Commento

Con contratto stipulato ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF, la società ASD Città di Gragnano e il calciatore Giuseppe Rinaldi pattuivano, tra le altre condizioni, l’erogazione di una somma lorda annuale pari ad euro 25.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Il calciatore, lamentando l’omesso versamento di parte del compenso,  ricorreva alla Commissione Accordi Economici (CAE) presso la LND. La società si difendeva sottolineando, tra l’altro, che, a seguito dei fatti violenti accaduti durante la partita di campionato disputata l’11 dicembre 2016 contro la squadra Aversa Normanna, il calciatore Rinaldi aveva subito la squalifica per nove gare effettive, con decisione del Giudice Sportivo, nonché il provvedimento di DASPO per la durata di due anni da parte del Questore di Napoli.

La CAE accoglieva il ricorso del tesserato e la decisione veniva poi confermata dal Tribunale Federale-Sez. Vertenze Economiche.

La società sportiva proponeva quindi ricorso innanzi al Collegio di Garanziaa cui venivano sottoposte tre questioni.

In primo luogo, se ricorreva, come eccepito dalla difesa del calciatore,il difetto dello juspostulandi in capo al legale della società sportiva, in quanto la procura allegata al ricorso operava l’espresso riferimento agli Organi della FIGC/LND enon anche al Collegio di Garanzia dello Sport, che è estraneo ai predetti organi di giustizia federale. Sul punto, il Collegio ha disatteso l’eccezione, osservando che l’atto di ricorso era espressamente indirizzato al Collegio di Garanzia e la stessa ricorrente, nella persona del suo legale rappresentante, lo aveva sottoscritto, allegando al contempo allo stesso la procura in calce.

In secondo luogo,se, come sostenevala società, la decisione impugnata fosse viziata dall’assenza di un documento, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale Federale, che dimostrerebbe il pagamento, seppure parziale, del credito vantato dal calciatore. In proposito, il Collegioha dichiarato inammissibile tale documentazione, in quanto l’art. 25 bis, commi 5 e 6, Reg. LND dettamodalità tassative  e termini perentori per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio innanzi alla CAE e per la prova dei pagamenti “da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati”. Trattasi, nel caso di specie di decadenza sancita dalla normativa federale che esplica, quindi, efficacia solo all’interno dell’ordinamento sportivo, ma che non preclude alla società- come rilevato incidentalmente dal Collegio -di far valere in altra sede le sue eventuali ragioni, esauriti i gradi della giustizia sportiva. 

Da ultimo, se, come ritenuto dalla società sportiva, la somma dovuta al calciatore dovesse essere comunque diminuita per effetto del provvedimento di DASPO a carico del tesserato. A questo proposito, il Collegio, in modo chiaro e conciso, ha ritenuto che, in assenza di una domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento o per eccessiva onerosità, la società non avesse alcun titolo per omettere il versamento degli emolumenti dovuti, pur in presenza del provvedimento sanzionatorio a carico dello stesso.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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