TAR Lazio, 10 marzo 2017, n. 3375 "Violazione dell’art. 54 Codice di Giustizia Sportiva del Coni e inammissibilità del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport"

Titolo

G.S./ CONI e F.I.G.C.

Violazione dell’art. 54 Codice di Giustizia Sportiva del Coni e inammissibilità del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Gius

T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ter, 10 marzo 2017, n. 3375 – Dott. Germana Pansironi (Presidente), dott.ssa Francesca Petrucciani (Consigliere – Estensore), Dott. Alessandro Tomassetti (Consigliere)

Massima

L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che le decisioni della Corte Federale d’Appello possono essere impugnate solo per questioni di diritto ed, in particolare, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai principi generali della giustizia sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversi, in analogia a quanto stabilito dall’art. 360 c.p.c.

Keywords

  SPORT – DIRTY SOCCER

Commento

La sentenza n. 3375 del 2017 del T.A.R. LAZIO trae origine dal ricorso con cui il Sig. G.F. (ex agente di calciatori) ha impugnato l’atto di deferimento emesso nei suoi confronti dal Procuratore Federale F.I.G.C. per la violazione dell’art. 7 comma 1 e 2 del C.G.S. (illecito sportivo ed obbligo di denuncia) ovvero per aver, in concorso con D.C. (Presidente) e direttore sportivo, prima della gara tra P. e T. di Coppa Italia del 2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara e, successivamente, per aver ceduto, a fronte di un compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione della partita ad un gruppo di scommettitori stranieri.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con delibera del 20 agosto 215, ha prosciolto il ricorrente dall’imputazione di illecito sportivo in quanto non ha ritenuto raggiunta la prova piena ed l’ha, invece, ritenuto responsabile della violazione del divieto di scommessa previsto dall’art. 6 del C.G.S. comminandogli la squalifica per due anni e l’ammenda di euro 25.000.

In sostanza, mentre, oggetto di incolpazione da parte della procura era una presunta combine della gara di Coppa Italia, il Tribunale aveva, invece, riscontrato la sola violazione del divieto di scommesse.

Pertanto, la decisione (di primo grado) veniva impugnata sia dal ricorrente che dalla Procura Federale innanzi alla Corte Federale d’Appello che, accogliendo soltanto i motivi di gravame proposti dall’organo requirente, disponeva nei confronti dell’ex-agente la sanzione disciplinare della inibizione per quattro anni e sei mesi e l’ammenda di € 70.000 riscontrando l’illecito sportivo aggravato ex art. 7, comma 1, 2 e 6 del C.G.S. F.I.G.C. Anche tale decisione veniva impugnata dal ricorrente, ex art. 59 del C.G.S, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Tale organo, ritenendo le doglianze proposte in violazione dell’art. 54 C.G.S., dichiarava il ricorso inammissibile. Ed invero, l’art. 54 del C.G.S. del CONI statuisce che il ricorso avverso le decisioni della Corte d’Appello Federale è ammesso soltanto per la violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, mentre, nella fattispecie esaminata, il ricorrente avrebbe richiesto al Collegio una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio ad esso preclusa. Ergo, nella pronuncia esaminata, il T.A.R. Lazio, con sentenza 3375 del 2017, conferma il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di annullamento dei provvedimenti federali e rigettando la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, conferma la legittimità della pronuncia di inammissibilità resa dal Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta dell’art. 54 del C.G.S. Coni.

Autore

Avv. Saverio Sicilia

 

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