Consiglio di Stato, Sez. Terza n. 5261-2017 "L'ambito applicativo delle misure di prevenzione volte a contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive”.

 

Titolo

“L'ambito applicativo delle misure di prevenzione volte a contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato, Sez. Terza n. 5261-2017;

Pres. Lanfranco Blaucani, Cons. Francesco Bellomo, Cons. Est. Lydia Ada Osola Spiezia, Cons. Giulio Veltri, Cons. Sergio Fina.

Massima

L'idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione del divieto di accesso alla manifestazioni sportive, trattandosi di una misura di natura preventiva a tutela della sicurezza pubblica, e non sanzionatoria del disvalore della specifica condotta del singolo.

 

Keywords

Sport - Divieto di accesso alle manifestazioni sportive - Presupposti.

Commento

Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una questione rilevante in ordine ai presupposti per l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

In particolare, il provvedimento oggetto di commento trae origine da una vicenda svoltasi presso lo stadio comunale “Bisceglia” di Aversa al termine di una partita di calcio fra le squadre Aversa Normanna e Ischia Isola Verde dove una persona (consorte del presidente della Aversa Normanna) gettava dell'acqua contenuta in una bottiglia addosso ad uno degli arbitri. In conseguenza a tale condotta il Questore di Caserta applicava specifiche misure interdittive ex art. 6 l. 401.1989 verso l'interessata prescrivendo, inoltre, che per un periodo pari a due anni, l'interessata doveva presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Aversa in occasione di tutti gli incontri di calcio della Aversa Normanna. Il decreto del Questore veniva impugnato dall'interessata innanzi al  TAR Campania per violazione di legge ed eccesso di potere, ottenendo la sospensione con ordinanza cautelare. Successivamente la Questura, con nuovo decreto, applicava nuove misure interdittive per un periodo pari a un anno; quindi l'interessata proponeva motivi aggiunti insistendo nella domanda di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda veniva respinta dal TAR e, conseguentemente, veniva proposta impugnazione al Consiglio di Stato sia per violazione dell'art. 6 comma 1 l.401/1989 sia per difetto di motivazione e carenza di presupposti. L'appello veniva accolto per l'assenza dei presupposti applicativi delle misure interdittive in quanto la condotta posta in essere dall'appellante veniva ritenuta non  pericolosa né in contrasto con l'ordine pubblico in relazione alle circostanze in fatto determinatesi.

Il provvedimento veniva quindi annullato.

La sentenza del Consiglio di Stato verte integralmente sulla qualificazione dei presupposti per l'applicazione del provvedimento c.d. D.A.SPO. (acronimo di “divieto di accesso a manifestazioni sportive”). La relativa misura preventiva (e non sanzionatoria del disvalore della condotta del singolo) risulta integralmente disciplinata dall'art. 6 comma 1 della legge 401-1989 (più volte modificata) e attribuisce ampi poteri di natura interdittiva al Questore che agisce in maniera del tutto discrezionale valutando la pericolosità di condotte violente o comunque idonee a determinare una lesione della sicurezza pubblica attraverso possibili atti emulativi.

Pertanto, l'applicazione del D.A.SPO. presenta una natura tipicamente cautelare basata sul  “fumus” che la condotta violenta del soggetto agente sia tale da  realizzare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Nelle motivazioni in diritto il Consiglio di Stato evidenzia l'eccesso di potere del provvedimento in quanto assenti i presupposti di una eventuale emulazione del comportamento dell'appellante da parte di altri soggetti; inoltre, il gesto di parte attrice non può essere inserito in un più ampio contesto di lesione delle norme di ordine pubblico in quanto isolato e circoscritto ad un ambito personale tra l'arbitro e l'interessata che ha autonomamente deciso di allontanarsi a seguito dell'accaduto senza che ricorresse il necessario intervento delle forze dell'ordine.

Pertanto, benché la condotta dell'appellante possa essere risultata irriguardosa, i presupposti per l'applicazione del D.A.SPO. risulterebbero carenti in motivazione in quanto il legislatore con la l. 401-1989 persegue finalità volte a contrastare condotte violente e concretamente contrastanti l'ordine pubblico, nel caso in esame non rilevabili.

Precedenti conformi

 

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

 

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

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