Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2018, n. 3036. "Principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e norme organizzative"

Titolo

 Principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e norme organizzative

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2018, n. 3036

Massima

Le controversie concernenti l’autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati e delle Divisioni all’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso da quello nel quale la società sportiva richiedente ha la propria sede legale afferiscono alla sfera dell’auto-organizzazione disciplinare sportiva in base al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e sono, pertanto, sottratte alla cognizione del giudice amministrativo.

Keywords

Autonomia; ordinamento; giurisdizione; autorizzazione; deroga;

Commento

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio del 5 maggio 2017, n. 10070, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, presentato dalla società A.C. Trento, contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di respingere l’impugnazione avverso la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Quest’ultimo, autorizzando – “in via eccezionale e per fondati motivi”, ai sensi dell’art. 19, co. 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – il club A.C. Mezzocorona a disputare le gare interne del Campionato di Eccellenza presso un Comune diverso rispetto a quello ove aveva la propria sede legale, ha impedito il subentro della ricorrente nella medesima competizione. Infatti, secondo quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C., 7 agosto 2015, n. 89/A, la vacatio di un posto nella Lega Pro si era ripercosso nelle categorie inferiori, consentendo in via astratta alla società ricorrente – prima che al club A.C. Mezzocorona fosse accordata la deroga - di prendere parte al Campionato di Eccellenza. Il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso, ha giudicato infondati i presupposti di applicazione della deroga, poiché, tra il Comune di Mezzocorona e la società calcistica, era venuto meno il rapporto fiduciario a causa dell’esposizione debitoria di quest’ultima, rendendo non più disponibile lo stadio per risoluzione della convenzione e costringendo la società a richiedere l’utilizzo, per le gare interne, del campo da gioco presso il Comune di Avio. Si trattava, dunque, di circostanza prevedibile e non eccezionale, come invece prevede l’art. 19, co. 4, N.O.I.F., essendo il provvedimento del Collegio di Garanzia – secondo il Giudice di primo grado – privo delle ragioni che avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per la concessione della deroga richiesta dalla società. Avverso tale decisione, hanno proposto appello sia la Lega Nazionale Dilettanti che il CONI, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad avviso del Collegio, anzitutto, la materia sarebbe riservata all’ordinamento sportivo, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della Legge 17 ottobre 2003, n. 280, poiché trattasi di disciplina su questioni aventi a oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”. Il Giudice amministrativo può, dunque, pronunciarsi solo riguardo alla domanda di risarcimento, non anche sull’annullamento della decisione adottata dal Collegio di Garanzia.

Infatti, l’applicazione della deroga alla norma secondo la quale le società debbano svolgere la loro attività presso l’impianto sportivo ubicato nel Comune ove le stesse hanno la propria sede ha carattere di apprezzamento tecnico e discrezionale, riguardando i meri profili organizzativi e rientrando, perciò, nell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

In tale occasione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha ribadito, inoltre, il principio secondo cui la giustizia sportiva costituisce strumento di tutela in merito all’applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia dello Stato ha cognizione delle controversie che sono rilevanti per l’ordinamento generale, quindi a salvaguardia dei diritti soggettivi o interessi legittimi (come affermato da Corte Cost., 16 febbraio 2011, n. 49). Di conseguenza, la questione in esame rientra nella sfera auto-organizzativa della disciplina sportiva.

Il Consiglio di Stato, riformando l’appellata sentenza, ha evidenziato che l’applicazione di norme riguardanti l’utilizzo di un campo sportivo situato in Comune diverso da quello ove la società richiedente ha la propria sede legale non ha una sua oggettiva rilevanza per l’ordinamento statutale; inoltre, la decisione di applicare la deroga non ha inciso direttamente su posizioni soggettive qualificate e differenziate della ricorrente società A.C. Trento.

Tale orientamento risulta integralmente in linea con l’enunciato dell’art. 2, lett. a), l. 280 del 2003, secondo il quale, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, “[] è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”, con la conseguenza che la predisposizione dei mezzi logistico-organizzativi necessari all’ordinato e regolare svolgimento delle attività agonistiche è materia sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.

Autore

Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza

Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza

 

 

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